Quali spese può “scaricare” un libero professionista non in regime forfetario?
Un professionista non in regime forfetario può "scaricare" dei costi sostenuti per la propria libera professione.
Scaricare non è tuttavia il termine corretto: bisogna parlare infatti di deduzione dei costi.
In base al riferimento normativo DPR 917/1986, una spesa è deducibile se ha caratteristiche di effettività, congruità, inerenza. Il libero professionista deve poter dimostrare di aver sostenuto le spese, conservando le fatture, e anche che tali spese abbiano i requisiti richiesti dal DPR per la deducibilità.
Molti costi sostenuti sono deducibili al 100% come ad esempio la cancelleria, i valori bollati, i libri, i corsi di aggiornamento, i software per la professione, l'hardware utilizzato per lavorare (computer, periferiche, ecc).
Il libero professionista che ha ricavato l'ufficio presso la propria abitazione sostiene delle spese di tipo promiscuo, ossia in parte per svolgere la propria attività lavorativa e in parte ad uso domestico. Questi costi promiscui (ad esempio bollette) non si possono dedurre al 100% ma, secondo quanto stabilisce il TUIR (art. 54, comma 3), al 50% dell'importo se le bollette e le utenze dell’abitazione sono intestate con partita iva e quindi vengono ricevute dallo SdI del professionista e non della “persona fisica”.
Il professionista non è tenuto a dimostrare che telefonate o luce e gas siano stati consumati in orario d'ufficio.
Che l'ufficio sia promiscuo presso l’abitazione o in sede differente dalla propria
abitazione, le spese per l'attrezzatura professionale sono comunque deducibili
al 100%.
Altra tipologia di spesa deducibile è quella per alberghi e ristoranti o buoni pasto, che è possibile dedurre del 75%, previo rilascio di fattura o ricevuta da parte dell'esercente. Esiste tuttavia un tetto di deducibilità del 2% sui compensi percepiti nel periodo d'imposta. Se le spese sono di rappresentanza, il tetto è invece dell'1%. Le spese sostenute per rappresentanza, quali gadget, omaggi ai clienti, eventi nel proprio ufficio, ecc, sono deducibili al 100% con un tetto dell'1% sui compensi percepiti nel periodo d'imposta. Per quanto riguarda l'automobile, tutte le spese relative (compreso il carburante) si possono dedurre per il 20% solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili.
Le trasferte per partecipare a corsi di formazione hanno un tetto annuale di 10.0000 €
Lo Studio Carli è disponibile a fornire consulenza ai liberi professionisti.
Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
Scaricare non è tuttavia il termine corretto: bisogna parlare infatti di deduzione dei costi.
In base al riferimento normativo DPR 917/1986, una spesa è deducibile se ha caratteristiche di effettività, congruità, inerenza. Il libero professionista deve poter dimostrare di aver sostenuto le spese, conservando le fatture, e anche che tali spese abbiano i requisiti richiesti dal DPR per la deducibilità.
Molti costi sostenuti sono deducibili al 100% come ad esempio la cancelleria, i valori bollati, i libri, i corsi di aggiornamento, i software per la professione, l'hardware utilizzato per lavorare (computer, periferiche, ecc).
Il libero professionista che ha ricavato l'ufficio presso la propria abitazione sostiene delle spese di tipo promiscuo, ossia in parte per svolgere la propria attività lavorativa e in parte ad uso domestico. Questi costi promiscui (ad esempio bollette) non si possono dedurre al 100% ma, secondo quanto stabilisce il TUIR (art. 54, comma 3), al 50% dell'importo se le bollette e le utenze dell’abitazione sono intestate con partita iva e quindi vengono ricevute dallo SdI del professionista e non della “persona fisica”.
Il professionista non è tenuto a dimostrare che telefonate o luce e gas siano stati consumati in orario d'ufficio.
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