Scade il 30/09/2021 il termine per chiedere il rimborso dell’iva assolta in altri paesi europei
Studio Carli, 20/09/2021
Se hai un'azienda e hai avuto delle spese in Paesi appartenenti all'UE, puoi recuperare l'IVA pagata presentando specifiche istanze per il rimborso (Direttiva 2008/9/UE).
La scadenza per la presentazione delle richieste per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro UE nel 2020, è il prossimo 30 settembre 2021.
La domanda va fatta esclusivamente online all’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline, a seconda di dove hai l'abilitazione).
Entro il 30 settembre 2021 puoi anche presentare istanza per correggere richieste errate fatte in passato.
Chi può chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro UE nel 2020?
Puoi richiedere il rimborso Iva se sei soggetto passivi stabilito nel territorio italiano e hai versato l’imposta in altro Stato dell'UE per l'acquisto di beni e servizi (acquisto fatto localmente nel Paese dell'UE o importato).
Non puoi accedere al rimborso se:
- non svolgi attività di impresa, arti o professioni
- hai effettuato solo operazioni esenti,
- ti sei avvalso del regime forfettario o dei minimi,
- ti sei avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
Per quali operazioni puoi chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro UE nel 2020?
Hai diritto al rimborso se hai acquistato all'estero all'interno dell'UE, o importato beni/servizi che rientrano in queste categorie:
- prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- trasporto di persone nello Stato membro.
Modalità di rimborso
Le fasi di rimborso sono le seguenti:
- L’istanza va presentata in modo distinto per ogni periodo di imposta;
- una volta ricevuta, l’Agenzia delle entrate provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro UE al quale richiedere il rimborso;
- sarà tale Stato, secondo la propria normativa vigente, a provvedere al pagamento;
- lo Stato membro che riceve l'istanza può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve comunque notificargli la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate;
- una volta approvata la richiesta di rimborso, questo deve essere effettuato entro 10 giorni da tale data;
- in presenza di impedimenti, l’Agenzia delle Entrate non inoltrerà l’istanza all'ufficio dello Stato estero competente ma rilascerà un provvedimento di rifiuto spiegandone le motivazioni, avverso il quale si può fare ricorso.
Approfondimenti normativi
Per approfondimenti normativi puoi consultare la Direttiva 2008/9/UE, l’articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972 per l'Italia e il provvedimento direttoriale del 29 aprile 2010 per i Paesi extra UE con cui vi sono rapporti di reciprocità.
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