Operazioni transfrontaliere: da gennaio si cambia
Studio Carli, 25/11/2021
Dal 1.01.2022 cambiano le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere. La novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che modifica l'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, aggiungendo la seguente disposizione: “Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione”.
Quindi, la norma propone una doppia novità:
- la prima riguarda l'estensione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica a tutte le operazioni attive effettuate verso soggetti esteri;
- la seconda riguarda la modifica delle modalità e dei termini di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture ricevute da soggetti esteri, attualmente effettuate attraverso il c.d. “esterometro”.
Le nuove modalità di trasmissione e le relative specifiche tecniche sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 in cui si precisa che la norma riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dal 1.01.2022. Si dovrà perciò far riferimento al concetto di effettuazione dell'operazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 D.P.R. 633/1972 e ai termini di emissione della fattura previsti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972. Saranno escluse dall'obbligo di invio allo SdI le sole operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (o una fattura elettronica secondo le regole stabilite), restando comunque facoltà del contribuente di procedere all'invio telematico.
Sul fronte delle operazioni attive, si profila quindi un duplice adempimento:
- il 1° sarà l'invio della fattura elettronica nei consueti termini (solitamente 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione);
- il 2° sarà l'invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo, non avendo quest'ultimo la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio.
Per le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi alle fatture transfrontaliere ricevute, l'obbligo sarà mensile: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. Quest'ultimo adempimento sembra essere quello di maggiore impatto, dovendo il soggetto passivo residente convertire i dati, per ogni fattura ricevuta, nel medesimo formato .Xml previsto per le fatture attive e provvedere all'invio alla piattaforma SdI nei termini sopra indicati.
Per concludere, l'aspetto sanzionatorio: sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, con riduzione del 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Di seguito alcuni esempi:
se una società riceve una fattura da xxx Benelux, con Iva tedesca, per acquisto di carburante in Germania, dovrà inviare a SdI un documento TD19 dove verrà indicata la base imponibile, ed in luogo dell’imposta il codice N2.2, ancorché la normativa non imponga l’emissione di nessuna autofattura, né l’integrazione di quella del fornitore.
Se la stessa impresa riceverà da un albergo francese una fattura con Tva esposta, dovrà inviare a SdI un file TD17, con le stesse caratteristiche del precedente.
Gli esempi sopra riportati fanno riferimento a fatture intestate alla società.
Ci si pone il problema su come comportarsi, quando la nota spese viene presentata all’azienda da un dipendente al ritorno da una trasferta all’estero e che ha allegati decine di documenti, non intestati all’azienda quali ad esempio ricevute di alberghi, ristoranti, noleggi, taxi ecc.
Queste spese costituiscono una integrazione del costo del personale, contabilizzate normalmente sotto la voce “trasferte dipendenti/amministratori”, tanto che i documenti di spesa in questione costituiscono per la società costi deducibili alla sola condizione che, con la nota spese, il dipendente/amministratore attesti di averle sostenute durante la trasferta, e le date ed i luoghi di sostenimento delle spese siano congrui con la trasferta (circolare 326/1997).
Tali spese, seppur sostenute con la carta di credito aziendale, non vanno comunicate, in quanto non sono servizi acquistati dall’azienda, le spese di alberghi, ristoranti, ecc.. ma sostenute dal dipendente/amministratore ed indicate in nota spese.
La situazione si complica per le ditte individuali ed i professionisti; infatti, ogni spesa che si sostiene in proprio, inerente allo svolgimento dell’attività, andrebbe comunicata. Questo è ciò che è previsto alla data odierna.
Approfondimenti e chiarimenti
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