Via libera al “Super Green Pass” dal 06/12/2021
Studio Carli, 02/12/2021
Nel CDM del 24/11/2021 è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del c.d. Green Pass rafforzato (che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione);
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.
Le nuove categorie coinvolte saranno:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
In caso di inadempimento scatterà immediata la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto, in buona sostanza, adotta misure analoghe a quelle in vigore per il personale sanitario anche alle altre categorie interessate, in virtù del nuovo provvedimento, dall’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui non verrà dimostrata la vaccinazione (prima dose o booster) i responsabili dei vari settori coinvolti inviteranno i lavoratori a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. E ancora, accertata la mancata vaccinazione, scatterà la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; durante l’intero periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né tantomeno altro compenso o emolumento.
Green Pass
La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. La certificazione verde verrà, tuttavia, rinnovata per altri 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose.
In altre parole, chi ha già ricevuto la seconda dose vedrà accorciarsi la durata del green pass di tre mesi, mentre chi avrà o ha avuto la dose booster vedrà prolungata di altri 9 mesi la durata del certificato.
La durata dei tamponi, uno dei tre metodi che permettono di ottenere il green pass base, resterà invariata, ovvero, per i tamponi molecolari 72 ore, mentre per i tamponi antigenici 48 ore.
L’obbligo di Green Pass “base” viene esteso a ulteriori settori:
- alberghi;
- spogliatoi per l’attività sportiva (salvo che per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità);
- servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
- servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato (o Super green pass) che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;
Questo varrà solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. Il certificato verde rafforzato quindi, dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente alle attività sociali e ricreative. In questo arco temporale il tampone (antigenico e molecolare) sarà depotenziato divenendo, in sostanza, efficace solo per recarsi al lavoro.
Il Green pass rafforzato trova altresì applicazione nei confronti dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è consentito anche l’utilizzo di una certificazione verde che attesti l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo.
Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.
Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà dal 01/12/2021 la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
Sanzioni
Le norme sul Green pass “rafforzato” riguardano eventi sportivi, spettacoli, feste e discoteche, cerimonie e ristorazione al chiuso. I trasgressori che accedono senza possedere o fornire il certificato rischiano multe salate dai 600 ai 1.500 euro. I gestori dei locali, in caso di mancato controllo del certificato, rischiano invece una sanzione che va da 400 a mille euro. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passabile di chiusura fino a dieci giorni. Rischia di pagare dai 400 ai mille euro anche chi viola le regole sul Green pass "base o ordinario", obbligatorio per trasporti pubblici locali e nazionali, alberghi, piscine, palestre: anche qui verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso sia chi non controlla.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
