Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale
Studio Carli, 22/12/2021
Nel corso dell’iter di conversione del DL 146/2021, è stato approvato in via definitiva dalla Camera alcune disposizioni che hanno la finalità di contrastare forme elusive nel campo giuslavoristico.
Il lavoro autonomo occasionale è quell'attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
I requisiti essenziali che deve avere un lavoratore autonomo occasionale sono:
- mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
- mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;
- totale autonomia organizzativa;
- decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;
- nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;
- professionalità medio/alta del collaboratore;
- mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
- occasionalità della prestazione (l’incarico affidato deve essere unico o, comunque, deve risultare obiettivamente saltuario).
Il testo della legge di conversione del decreto fiscale prevede per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali un’obbligatoria comunicazione preventiva da parte del committente.
I committenti, infatti, che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, saranno tenuti, pertanto, a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015 (le stesse regole dei lavoratori intermittenti o a chiamata).
Ciò significa che la comunicazione potrà avvenire seguendo le seguenti modalità, già in essere per comunicare preventivamente l’avvio di una prestazione di lavoro “a chiamata”:
- On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it: il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda; la comunicazione potrà essere effettuata anche dal proprio Consulente del lavoro o soggetto abilitato ai sensi della Legge n.12/1979;
- posta elettronica, anche non PEC. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti;
- Sms;
- App per smartphone o tablet (Android e Apple)
- Fax all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
L’omessa o la ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
L'Ispettorato del lavoro, oltre ai casi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prescritti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà adottare un provvedimento di sospensione anche qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti, al momento dell'accesso ispettivo:
- occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
La ratio della modifica legislativa va nella direzione di permettere il monitoraggio dell’utilizzo di tale tipologia di contratto e contrastarne le forme elusive. Proprio in quest'ottica è previsto che la sospensione dell’attività lavorativa scatti anche in caso di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
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