Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative.
Studio Carli, 12/01/2022
Come già anticipato dalla precedente informativa inviata dallo Studio Carli il 22 dicembre 2021, si ricorda che la Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.
La nota 11.01.2022, n. 29, dell'’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali, introdotto dall’art. 13, D. L. 146/2021, che ha modificato l’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008.
Collaborazioni in essere - Per le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e per quelle in essere al 11.01.2022 (indipendentemente dalla data di inizio), i committenti hanno tempo fino al 18.01.2022
Nuove collaborazioni - Per le collaborazioni decorrenti dal 12.01.2022, la comunicazione deve avvenire nei termini ordinari, prima dell’avvio dell’attività.
E-mail - Alla nota è allegato l’elenco degli indirizzi e-mail di ogni Ispettorato territoriale ai fini della comunicazione (es. ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it) che alla fine della presente informativa vengono tutti riportati.
Esclusioni - Restano esclusi dalla disciplina i seguenti rapporti, oltre a quelli di natura subordinata:
collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. da L. n. 96/2017 (Libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e seg. c.c. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l), del Tuir, rispetto ai quali la L. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina degli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione sia effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Concentrando invece l’attenzione sulle modalità di comunicazione, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.
Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco è richiamato in fondo all’articolo). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.
La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir.
Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Approfondimenti e chiarimenti
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