Proroga della trasmissione dei dati al sistema TS per gli anni 2021 e 2022
Studio Carli, 11/02/2022
Il D.M. 02.02.2022 riscrive l’articolo 7, primo comma, D.M. 19.10.2020, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie che è pertanto effettuata secondo il rivisto calendario:
- entro l’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
- entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.
Sono interessati alla proroga anche gli ulteriori soggetti inseriti, dal D.M. 16.07.2021, nell’elenco degli obbligati ad inviare i dati delle spese sanitarie (diverse da quelle già previste dall’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014) al sistema TS a partire dall’anno 2021, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate. Tali soggetti potevano in fase di prima applicazione inviare le informazioni richieste, in via transitoria, con un unico resoconto annuale entro fine gennaio 2022.
Si tratta degli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 09.08.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all’articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. 175/2014 (ossia mancata applicazione della sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata di dati) la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di invio.
Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell’anno 2021 e trasmessi al Sistema TS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.
L’invio dei dati di spesa veterinaria dell’anno 2021, da parte dei soggetti obbligati, è effettuato entro il 16 marzo 2022 (articolo 16-bis, comma 4, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019).
Si ricorda che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento, a prescindere dalla data del documento fiscale.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS possono comunicare, con apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi di comunicazione dei corrispettivi giornalieri (di cui all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015) mediante trasmissione al sistema TS fino al 31 dicembre 2022.
A decorrere al 1° gennaio 2023, tali soggetti trasmettono obbligatoriamente al sistema TS i dati dei corrispettivi giornalieri entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, come disposto dal comma 2, articolo 6, D.M. 19.10.2020 come modificato dal D.M. 02.02.2022.
Approfondimenti e chiarimenti
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