Comunicazione obbligatoria lavoratori occasionali – dal 28/03 on line la nuova applicazione
Studio Carli, 25/03/2022
Con un comunicato del 24/03/2022, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del DL 146/2021, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L’INL, per meglio delineare il perimetro di applicazione del nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, ha fornito ulteriori indicazioni per i datori di lavoro.
Nella nota n. 393 del 2022, l’Istituto conferma l’esclusione dall’obbligo delle prestazioni di natura prettamente intellettuale, tra le quali sono comprese le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine, nonché le prestazioni rese dalle guide turistiche, dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua.
Sono, inoltre, sono state ritenute escluse le attività di volontariato a fronte della quale tali soggetti percepiscono solo rimborsi spese e le prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia.
Per ulteriori informazioni sulla comunicazione, è possibile fare riferimento alla pagina dedicata sul sito INL.
Si ricorda di seguito alcuni requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto dell’adempimento che sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale, occorre ricordare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Ai prestatori d’opera occasionali non si applica la normativa assistenziale INAIL.
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it