Aiuti di Stato, obblighi di pubblicazione nel proprio sito: sanzioni dal 01/07/2022 in caso di omessa pubblicazione
Studio Carli, 04/04/2022
La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
All’articolo uno, comma 125, si legge che le imprese devono pubblicare nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalle pubbliche amministrazioni”.
La pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società di capitali evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.
I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. E’ possibile inserire la seguente dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link
Aiuti di Stato Registro Nazionale Trasparenza
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte.
Le sanzioni si applicheranno dal 1° luglio 2022 in caso di omessa pubblicazione delle somme erogate nel corso del 2020, mentre quelle del 2021 da pubblicare nel 2022 si passa al 1° gennaio 2023.
Ricapitolando risulta che ad oggi la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 vada effettuata entro il 30/06/2022 mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 entro il 01/01/2023.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono oppure, secondo una recente interpretazione, sulla propria pagina facebook.
Consigliamo vivamente di provvedere alla pubblicazione degli aiuti di stato per evitare sanzioni e/o revoche degli aiuti stessi anche perché ci sono delle verifiche da parte degli enti pubblici o istituti bancari prima di erogare finanziamenti agevolati e/o contributi che bloccano le agevolazioni.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it