Le novità del c.d. “decreto energia” dopo la conversione in legge
Studio Carli, 09/05/2022
È stata pubblicata sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, in vigore dal 29.4.2022. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto e apportate una serie di modifiche, di seguito esaminate.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Merita evidenziare che l’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6961”;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6962”;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI e V
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
In sede di conversione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.
L’agevolazione in esame:
- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
L’agevolazione in esame:
- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 25 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE
Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:
- alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.
Ora, il Decreto in esame conferma l’estensione:
- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.
BONUS PUBBLICITÀ
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:
- per il 2020:
- l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
- l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022:
- la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
- l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).
RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2022
È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.
In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.
L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:
- in unica soluzione entro il 15.11.2022;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
- 1° rata → entro il 15.11.2022;
- 2° rata → entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
- 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.
CESSIONI CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE
L’art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.
Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:
“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle operazioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:
- il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:
- a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).
Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.
Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.
COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA
Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.
Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:
- i soggetti IRES;
- i titolari di partita IVA;
tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.
Approfondimenti e chiarimenti
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