• Lo studio
  • Servizi
  • Contatti
  • Area riservata
  • News
  • Lo studio
  • Servizi
  • Contatti
  • Area riservata
  • News

Dal 01/07/2022 obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

Studio Carli, 19/05/2022

Obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari in vigore dal 1° luglio 2022 , ma solo per i soggetti che hanno ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

È quanto è stato previso dal decreto PNRR 2 che ha introdotto:

  • a partire dal prossimo 01/07/2022
  • a carico dei seguenti soggetti:
    • in regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014)
    • in regime dei contribuenti "minimi" (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011)
    • associazioni sportive dilettantistiche (ASD) precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91).
    • con ricavi/compensi superiori a €. 25.000.

In via transitoria, si prevede che:

  • dal 01/07/2022 al 30/09/2022 (terzo trimestre 2022)
  • sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97 (tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta è punita con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito).

Resta fermo il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), e
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018.

 

“Esterometro” per chi emette o riceve fatture estere, anche se in regime forfettario.

La modifica dell’art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.

Per evitare l’adempimento dell’ “esterometro”, si consiglia di intestare le fatture di acquisto Ue o extra Ue al codice fiscale (non partita iva, constatato l’indeducibilità del costo) .

Si precisa altresì che i forfettari sono obbligati alla conservazione elettronica sia delle fatture emesse che di quelle ricevute.

 

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

©2015 Studio Carli – Partita IVA 02425850241

Privacy & Coockie Policy
Design by I Luminari