Anticipate al 30.06.2022 le sanzioni POS.
Studio Carli, 20/05/2022
A partire dal prossimo 30.06.2022, scatteranno le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.
La sanzione risulta determinata dalla somma di:
- un importo fisso pari a € 30;
- un importo variabile del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall'importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.
L’obbligo ha una portata estremamente ampia, ricorrendo indipendentemente:
- dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale svolta, ecc.);
- dalle modalità di svolgimento dell’attività (in locali aperti al pubblico, o meno);
- dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno).
L'art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, prevede la trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:
- all'importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;
esclusivamente:
- per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti;
- per i dispositivi direttamente connessial Registratore Telematico (RT).
Ora, il comma 4 dell'art. 18 in esame, al fine di "garantire" all'Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all'evasione,estende l'obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati anche per i POS "non evoluti" e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.
Approfondimenti e chiarimenti
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