Obbligo di utilizzo del canale SdI dall'1.7.2022 per coloro che operano con soggetti non residenti (Paesi Ue ed extra UE)
Studio Carli, 25/05/2022
La Legge n. 178/2020 ha apportato importanti novità, in capo ai soggetti passivi IVA, in merito agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate o ricevute verso o da controparti non residenti (soggetti UE e Extra UE). Dal 1° luglio 2022 anche questi dati dovranno essere comunicati tramite un file XML spedito tramite lo stesso canale della fattura elettronica (SdI).
Al fine di non incappare nelle sanzioni previste per tardiva o omessa registrazione e trasmissione delle fatture elettroniche, è opportuno analizzare per tempo i possibili scenari operativi impattanti sull'operatività quotidiana e sui sistemi informativi, per non trovarsi a prendere decisioni affrettate.
A questo scopo, con l'intento di anticipare eventuali problematiche di passaggio alla nuova metodologia imposta dal legislatore qui di seguito analizziamo alcune casistiche.
Fatture emesse
Soluzione attuabile sin da subito senza particolari oneri aggiuntivi da sostenere:
- predisposizione di fattura elettronica;
- indicazione di 7 “X” nel campo "codice destinatario" del file xmlfattura;
- trasmissione al sistema di interscambio nei termini ordinari;
- predisposizione PDF della fattura e sua trasmissione (ad es. tramite e-mail) al cliente estero (CEE o extraCEE).
Fatture ricevute
- Valutazione degli impatti operativi e delle necessarie implementazioni del software gestionale. Si ipotizzano 3 casi ben distinti.
Caso A: contabilità tenuta dallo Studio Carli e redazione fattura da parte dello Studio: inviare allo Studio Carli entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione copia della fattura passiva estera ricevuta che procederà a redigere ed inviare il file xml allo SdI.
Caso B: contabilità tenuta dallo Studio Carli e redazione fattura passiva estera da parte del cliente:
- Verifica periodica di ricezione delle fatture cartacee e/o in formato PDF dal fornitore estero (CEE o extraCEE). Solitamente le piattaforme di vendita online mettono a disposizione le fatture in apposita area riservata;
- Redazione della fattura elettronica di acquisto “integrativa” (TD17-TD18) e/o “autofattura” (TD19). Per convenzione si stabilisce di redigere le fatture con data di fine mese;
- Trasmissione della fattura integrativa (TD17-TD18) e/o dell'autofattura (TD19) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione. In prospettiva di una più agevole riconciliazione futura delle liquidazioni Iva e registri precompilati dall'Agenzia delle Entrate, si consiglia di trasmettere le fatture entro la fine del mese di riferimento.
Per i nostri Clienti che utilizzano Superbill: vedere a questo link
Per i nostri Clienti che utilizzano FattureGo: vedere a questo link
Caso C: contabilità e gestionale in carico al cliente: vedere la circolare a questo link e attivarsi con la propria software house per verificare la capacità del sistema gestionale di emettere fattura con codice TD17-TD18-TD19 ovvero con indicazione dei dati del fornitore estero nella sezione “emittente”.
In prospettiva di una più agevole riconciliazione delle liquidazioni Iva e registri precompilati predisposti dall'Agenzia delle Entrate, si consiglia di registrare e trasmettere le fatture entro la fine del mese di riferimento.
Naturalmente, le operazioni commerciali che transitano dalla dogana non necessitano di nessun adempimento, come del resto neppure le vendite effettuate tramite il sistema OTELLO (tax free).
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
