Bonus edilizi – obbligo del CCNL per lavori edili superiori a 70.000 euro
Studio Carli, 31/05/2022
Dal 27 maggio 2022, per poter beneficiare dei “bonus fiscali edilizi” e del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro occorrerà osservare nuove formalità per le imprese che effettuano i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro.
L’obiettivo della norma è quello di:
- assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza
- incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare gli incentivi per ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché le detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, unitamente al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, bonus facciate e bonus verde, saranno fruibili – a partire dal 27/05/2022 – a condizione che il prestatore d’opera indichi:
- nell’atto di affidamento dei lavori che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81;
- nelle fatture emesse, in relazione all’esecuzione dei lavori, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori.
Per quali lavori edili operano i nuovi obblighi
Le nuove previsioni operano, per espresso dettato normativo, per l’esecuzione di lavori edili:
- di importo superiore a 70.000 euro,
- avviati successivamente al 27 maggio 2022,
- riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:
- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
- le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
- scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
Per quali benefici operano le nuove disposizioni
Le nuove previsioni subordinano al rispetto degli obblighi in esame la fruizione dei seguenti benefici:
- incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 L. 34/2020);
- detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119 ter L. 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 L. 34/2020);
- opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121 L. 34/2020);
- detrazione per l’acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
- (art. 1 c. 12 L. 205/2017) detrazione per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Diciture da inserire
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Si propone di seguito una bozza, da integrare caso per caso, della clausola da inserire nei contratti di appalto per l’esecuzione di lavori edili superiori a 70.000 €.:
- L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e dichiara di:
- osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento.
Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 (introdotto dall’art. 28-quater D.L. 27.1.2022 n. 4 convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25);
- osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- l’appaltatore dichiara che:
- i lavori edili sono eseguiti da datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81;
- il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente: ________
Nel caso in cui l’appaltatore sia privo di dipendenti è opportuno che nel testo del contratto sia evidenziata l’assenza di lavoratori dipendenti nonché l’impegno ad adempiere agli obblighi scaturenti da un eventuale assunzione in corso d’opera.
Qui il link per l’attestazione di atto notorio da far compilare alle ditte
Una volta inserita nel contratto detta clausola, ai fini della fruizione delle agevolazioni sopra elencate sarà necessario inserire in fattura le medesime informazioni, con modalità simili a quelle riportate nella seguente bozza:
Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 234/2021 (introdotto da art. 28-quater D.L. 4/2022 conv. da L. 25/2022) si attesta che il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente ...............
L’obbligo di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori ricade sui seguenti soggetti anche ai fini del rilascio del visto di conformità:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- i responsabili dei CAF.
L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Bonus edili: il DURC di congruità
A partire dal 1° novembre 2021, con l’intento di escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e, contestualmente, di promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività, il decreto ministeriale 25.06.2021, n. 143, recependo l’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020, ha definito le regole per l’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera edilizia in termini di incidenza della medesima rispetto agli interventi realizzati nell’ambito:
- dei lavori pubblici;
- dei lavori privati, con valore dell’opera uguale o superiore a € 70.000, eseguiti da parte di:
- imprese affidatarie, in appalto o subappalto;
- lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Devono ritenersi esclusi da tale adempimento i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, vale a dire Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.
Il c.d. DURC di congruità si pone pertanto l’obiettivo di contrastare fenomeni di dumping contrattuale, promuovere l’emersione del lavoro irregolare ed al contempo di assicurare un’effettiva tutela ai lavoratori in merito ad aspetti retributivi e di salute e sicurezza.
Ciò mediante l’espressa identificazione:
- della quantità di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili;
- la verifica della tipologia dell’opera e la sua adeguata remunerazione.
Il rilascio dell’attestazione di congruità avviene entro 10 giorni dalla richiesta, per mano della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, ovvero del soggetto da essa delegato ex art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, o anche del committente.
Da considerare che le tempistiche di richiesta sono diverse a seconda della tipologia di intervento.
Nel dettaglio:
- Lavori pubblici: la congruità è richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Lavori privati: la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
L’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa – dopo aver evidenziato analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate - invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni mediante versamento le differenze frutto dello scostamento.
A questo punto possono verificarsi due ipotesi:
- Regolarizzazione nei termini: l’attestazione di congruità viene rilasciata;
- Mancata regolarizzazione nei termini:
- viene comunicato l’esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità;
- la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Per contro la regolarizzazione non è richiesta qualora lo scostamento rilevato rispetto agli indici di congruità sia pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera
Per rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti, già in una fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale a essi collegato, l’articolo 43- bis stabilisce inoltre che, qualora la legge preveda il rilascio del visto di conformità per la fruizione dei predetti benefici fiscali, deve essere verificato, in tale sede, anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Al riguardo la circolare chiarisce che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria. La Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 precisa, infine, che nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43- bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
Il simulatore di congruità
Ai fini di una verifica preliminare della congruità delle spese sostenute per la manodopera edile, è possibile utilizzare il simulatore di congruità, raggiungibile dalla pagina principale del portale CNCE_EdilConnect www.congruitanazionale.it., attraverso il quale è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l’importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.
Qui l’elenco degli indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10.09.2020.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
