Buoni carburante esenti fino a 200 euro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Studio Carli, 19/07/2022
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti esclusivamente su base volontaria. Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell’esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque non, solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee). Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia esente (euro 200), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante e non solo della quota ecce dente. Viene, poi, chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
Da ultimo, l’Agenzia si esprime a favore dell’integrale deducibilità del buono dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Con riferimento all’ambito applicativo dei buoni carburante per i quali, per l’anno 2022, trova applicazione il limite di esenzione di euro 200, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni da segnalare.
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.
Per quanto concerne, infine, l’oggetto dell’agevolazione, l’Agenzia lo identifica nelle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
ASPETTI FISCALI
Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere
- un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante e
- un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.
Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, la soglia di euro 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.
Sotto il profilo contabile, l’Agenzia suggerisce di conteggiare e monitorare le due soglie (euro 258,23 per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti ed euro 200 per i buoni carburante) in maniera distinta: l’eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline (rispettivamente il comma 3, art. 51 del TUIR per i 258,23 euro e l’art. 2 del DL n. 21/2022 per i 200 euro) comporterà, per il dipendente, l’integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.
Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di euro 258,23, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell’esenzione fino a 200 euro deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).
L’Agenzia precisa, inoltre, che i buoni carburante che, per il periodo d’imposta 2022, beneficiano dell’esenzione dalla formazione del reddito fino a euro 200 possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore. Attesa la temporaneità della disciplina agevolativa (l’esenzione di euro 200 è, infatti, limitata all’anno 2022), tali buoni “sostitutivi” dei premi di risultato devono essere corrisposti nell’anno in corso. Nella suddetta ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” essendo esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi (e la loro conversione in welfare aziendale) in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Un’ulteriore precisazione fornita dall’Agenzia riguarda l’applicazione del principio di cassa allargato all’esenzione fino a euro 200. Ciò comporta che sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d’imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
DEDUCIBILITA' DEL REDDITO D'IMPRESA
L’Agenzia delle Entrate si esprime, infine, a favore dell’integrale deducibilità del costo connesso all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Approfondimenti e chiarimenti
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