Il bollo addebitato dal forfettario è ricavo o compenso
Studio Carli, 14/09/2022
Con la risposta all' interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario deve considerarsi ricavo/compenso, quindi imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per l’attività esercitata).
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Il regime forfettario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 prevede che le fatture emesse dai contribuenti che abbiano esercitato la relativa opzione siano fuori dal campo di applicazione dell’Iva, quindi non recano l’addebito della relativa imposta.
Conseguentemente, tali fatture sono assoggettate all’imposta di bollo nella misura di 2 euro, quando la somma indicata in tali documenti è superiore a 77,47 euro.
Capita frequentemente che il contribuente in regime forfettario addebiti al proprio cliente, in aggiunta al corrispettivo pattuito per la cessione/prestazione, anche l’importo del bollo apposto sulla fattura.
In merito al trattamento fiscale di tale addebito l’Agenzia delle entrate, nella richiamata risposta a interpello n. 428/E/2022, ha precisato che, anche se vi è solidarietà tra prestatore e committente per l’assolvimento dell’imposta di bollo, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.
Pertanto, afferma l’Agenzia delle entrate, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi/compensi che concorrono alla determinazione forfettaria del reddito.
Oltre alla determinazione del reddito imponibile, occorre concludere che tali riaddebiti devono essere considerati anche per la verifica della soglia di 65.000 euro di ricavi/compensi incassati, superata la quale il contribuente è tenuto a fuoriuscire (dal successivo periodo d’imposta) dal regime forfettario.
Si invita pertanto la clientela a prestare particolare attenzione nella verifica di tale soglia, considerando anche l’eventuale importo riaddebitato in fattura al cliente, relativo al bollo.
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