Conversione Decreto Aiuti-bis – settore “Paghe”
Studio Carli, 26/09/2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis).
In sede di conversione in legge sono state sostanzialmente confermate le misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta. Nello specifico, è confermato:
- il regime fiscale, in deroga all'art. 51, comma 3 del TUIR (che fissa il limite di esenzione di euro 258,23 per il valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, con assoggettamento dell'intero valore in caso di superamento del predetto limite), che prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2022, l'innalzamento del limite di esenzione fino a euro 600 non solo per i beni e servizi ceduti ai dipendenti ma anche per le somme erogate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche di elettricità, acqua e gas con assoggettamento, nell'ipotesi di superamento del predetto limite, del solo valore eccedente lo stesso;
- l'innalzamento al 2% della misura dell'esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore (fissato in origine allo 0,8%) per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022;
- l'estensione del bonus 200 euro ad alcune categorie di lavoratori che non lo hanno percepito nel mese di luglio 2022.
In sede di conversione in legge del DL n. 115/2022, oltre alla conferma delle misure sopra indicate, con l'inserimento dei nuovi articoli 23-bis e 25-bis, sono state ripristinate alcune disposizioni in materia di lavoro agile vigenti durante il periodo di emergenza da COVID-19. In particolare, fino al 31 dicembre 2022, è stato reintrodotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. fragili e i lavoratori genitori di figli minori di 14 anni e sono state procrastinate le semplificazioni a favore delle aziende del settore privato che utilizzano il lavoro agile (svolgimento dell'attività con modalità agile anche in assenza dell'accordo individuale e procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro dei lavoratori interessati).
REGIME FISCALE IN DEROGA ALL'ART. 51, COMMA 3, TUIR (ART. 12)
La legge di conversione del DL n. 115/2022 conferma la previsione in base alla quale, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51. comma 3 del TUIR:
- non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;
- nell'ipotesi in cui il valore del fringe benefit (comprese le somme erogate/rimborsate per utenze domestiche) superi il predetto limite di euro 600,00, la sola eccedenza (e non, dunque, l'intero valore) concorre a formare il reddito imponibile.
L’articolo 51, comma 3 del TUIR prevede, invece, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei soli beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti (e non anche di eventuali somme in denaro erogate o rimborsate ai medesimi) entro il limite complessivo di euro 258,23. Inoltre, se il predetto valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
ESONERO DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DIPENDENTE AL 2% (ART. 20)
Confermato, in sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 anche il taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro già destinatari, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dello sgravio contributivo dello 0,8%.
In sostanza, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS stabilito dall'art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), fissato nella misura dello 0,8%, è incrementato di 1,2 punti percentuali e raggiunge, quindi, il 2%. Si attendono maggiori informazioni in merito.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ESTENSIONE A ULTERIORI CATEGORIE DI LAVORATORI DEL BONUS 200 EURO (ART. 22)
In sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 è stata, infine, confermata l'estensione del bonus di euro 200, introdotto dall'art. 31 del DL n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) ad ulteriori categorie di lavoratori.
Nel dettaglio, si tratta di:
- lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all'art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. Il bonus è riconosciuto in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dello stesso e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022;
- i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
- i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
- i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.
Approfondimenti e chiarimenti
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