Decreto Aiuti ter, bonus di 150 euro
Studio Carli, 20/10/2022
L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le prime istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18, DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter)
L’indennità va riconosciuta dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens di novembre da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.
Soggetti beneficiari
Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro con erogazione da parte dei datori di lavoro, rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati mentre risultano esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico e gli operai agricoli a tempo determinato.
Momento di erogazione
Per quanto concerne le tempistiche di erogazione da parte dei datori di lavoro, l’indennità una tantum di 150 euro verrà retribuita nelle competenze del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022).
Requisiti richiesti
Per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è richiesta:
- la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022.
- che l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.
Dichiarazione da parte del lavoratore dipendente
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di
* non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
* non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.
NB: Stante il fatto che, per espressa previsione normativa, l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano riconosciuto la predetta indennità di 150 euro, l’INPS provvederà al recupero di quanto corrisposto in più per il tramite dei datori di lavoro interessati.
Approfondimenti e chiarimenti
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