Credito d'imposta beni strumentali ordinari e investimenti 4.0: cosa fare entro il 31/12/2022
Studio Carli, 07/11/2022
I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in “sostituzione” del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).
Considerato che:
- relativamente ai beni “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione dell’investimento entro il 30.6.2023;
- relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;
va valutata l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.
Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento e pertanto la spettanza dell’agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Inoltre:
- per i beni in leasing rileva:
- la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario; ovvero
- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Non assume rilevanza la data del riscatto;
- per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione dei lavori;
- in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.
In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.
BENI STRUMENTALI ORDINARI
Con la fine del 2022, scade il credito di imposta per beni materiali ed immateriali strumentali “ordinari”. In base alla normativa attualmente vigente, infatti, imprese e professionisti possono avvalersi del bonus per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022), secondo l'attuale disciplina, non è previsto nessun beneficio.
Chi riguarda?
Il credito di imposta per beni materiali ed immateriali nuovi “ordinari”, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1055, legge n. 178/2020), spetta:
- alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
- agli esercenti arti e professioni.
Cosa?
Danno diritto al credito di imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito di imposta spetta per l’acquisto di mobili, arredi, macchinari; computer, stampanti, software non 4.0, programmi informatici.
Il credito di imposta, invece, non è riconosciuto per:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR (sono, quindi, escluse dall’agevolazione tutte le autovetture, qualunque sia la modalità di utilizzo, ferma restando però la possibilità di agevolare gli autoveicoli strumentali per natura come gli autocarri),
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%,
- i fabbricati e le costruzioni,
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile),
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Come?
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a: 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali.
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, invece, secondo la disciplina attualmente vigente, non è previsto nessun beneficio.
Quando?
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione (codice tributo “6935”).
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi. Il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta. Qualora il credito d'imposta venga utilizzato in presenza di un DURC irregolare, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 13, c. 4, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2021).
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0
Le agevolazioni cd. 4.0 a breve vedranno un significativo ridimensionamento e, pertanto, appare consigliabile non indugiare su una strategia a breve in merito a quanto in argomento.
Infatti, le “agevolazioni 4.0” (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020 e s.m.i.) assumono una diversa applicazione in ragione del tempo in cui viene effettuato l'acquisto. Allo stato attuale e fino al 31.12.2022 con possibile coda al 30.06.2023, per gli ordinativi accettati dal fornitore effettuati entro la fine del corrente anno e con il versamento di un acconto non inferiore al 20%, è possibile ottenere i seguenti crediti d'imposta:
- beni materiali (di cui alla Tab. A, L. 232/2016): 40% fino a 2,5 milioni (di spesa); 20% da 2,5 milioni a 10 milioni; 10% da 10 milioni a 20 milioni;
- beni immateriali (di cui alla Tab. B, L. 232/2016): 50% fino a 1 milione (di spesa).
Da segnalare che dal 2023 le predette percentuali saranno sostanzialmente dimezzate (salvo modifiche legislative).
Inoltre, le disposizioni principali per poter beneficiare del credito d'imposta in commento, prevedono che:
- il bene strumentale (es. macchinario o impianto) deve essere nuovo e avere le caratteristiche intrinseche per l'interconnessione al sistema informativo del beneficiario dell'agevolazione; restano esclusi i beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5% e i mezzi di trasporto di cui all'art. 164, c. 1 del Tuir;
- l'interconnessione può avvenire anche in un periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione del bene (fermo restando che fino a tale periodo non potrà essere utilizzata la percentuale maggiorata rispetto a quella cd. ordinaria del 6%);
- il macchinario o l'impianto deve rispettare obbligatoriamente le 5+2/3 caratteristiche di cui all'allegato “A” alla L. 232/2016;
- l'investimento deve essere localizzato nel territorio dello Stato e non deve essere dismesso entro il secondo periodo d'imposta successivo all'avvenuta interconnessione;
- l'impresa deve essere in bonis e non avere subito sanzioni interdittive (art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2000);
- l'impresa interessata deve inoltre avere assolto gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc);
- per gli investimenti superiori a 300.000 euro occorre la perizia asseverata da parte di Tecnico abilitato o Ente di certificazione accreditato;
- le fatture di acquisto dovranno indicare le norme agevolative (Bene agevolabile ex art. 1, c. 1054-1058 L. 178/2020);
Infine, come precisato dalla risposta ad interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate (8.06.2021, n. 394), in via generale, l'impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.
Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario:
- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;
- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, al seguente indirizzo:
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0).
Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione. Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Occorrerà ovviamente tenere monitorate le decisioni del Governo in merito a possibili variazioni del bonus, in relazioni dei quali lo Studio informerà tempestivamente la clientela.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
