Bonus 150 euro: istruzioni per l’erogazione nel mese di novembre
Studio Carli, 10/11/2022
Premessa
Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede, il riconoscimento di un’indennità una tantum di euro 150,00 a determinate categorie di soggetti.
In particolare prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), stagionali, somministrati, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legge che:
- nel mese di novembre 2022 abbiano un imponibile previdenziale non eccedente l’importo di 1.538 euro e
- dichiarino di non essere titolari di trattamenti di pensione e di reddito di cittadinanza.
L’articolo 18 comma 1 del Dl. 144/2022 prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022” (cfr. il comma 1) e che, “nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens (cfr. il comma 5).
Campo di applicazione | |
Soggetti interessati | Soggetti esclusi |
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Erogazione
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022).
RICORDA. Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita). |
Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Dichiarazione del lavoratore
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16” del D.L. n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L'indennità una tantum [...] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
La dichiarazione del lavoratore (il modello verrà inviato nei prossimi giorni) ha valore di autocertificazione e come tale necessita di essere accompagnato del documento di identità in corso di validità del dichiarante (lavoratore).
APPROFONDIMENTO. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. |
Approfondimenti e chiarimenti
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