Bonus energia Aiuti-quater e termine di utilizzo crediti energetici
Studio Carli, 22/11/2022
Il Decreto Aiuti-quater ha esteso al mese di dicembre i crediti d’imposta contro il caro bolletta in azienda, arrivando così a coprire tutto il 4° trimestre 2022.
Per i contributi del 3° e 4° trimestre, slittano al 30.06.2023 i termini di utilizzo in compensazione (anche da parte di eventuali acquirenti dei crediti). Resta invece ferma la scadenza relativa ai bonus dei mesi precedenti fissata al 31.12.2022 per utilizzare i crediti del 2° trimestre.
Per il mese di dicembre, il bonus si applica alle medesime condizioni previste per ottobre e novembre: è pari al 40% dei costi in bolletta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e al 30% per le imprese non energivore. Queste ultime vedono confermato a 4,5 kW (anziché 16,5 kW) il limite minimo di potenza del contatore; sono quindi incluse, ma solo per il 4° trimestre, realtà minori come bar, ristoranti o negozi. Restano ancora esclusi i piccoli professionisti.
Anche i requisiti restano gli stessi ossia nel 3° trimestre le imprese devono aver assistito a un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo per kW in bolletta, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas).
Ai fini contabili, i bonus energia rappresentano in ogni caso proventi che devono essere imputati a conto economico per competenza; non concorrono a formare la base imponibile reddituale, né quella ai fini Irap; sono utilizzabili in compensazione entro una certa data, o possono essere oggetto di cessione a terzi.
Si ricorda che il conteggio dei crediti energetici può avvenire con 3 diverse modalità:
- calcolo direttoda parte del beneficiario;
- calcolo da parte del fornitore di luce e gas: facilitazione concessa alle imprese diverse da energivore o gasivore che abbiano mantenuto lo stesso fornitore nel 2019 e nel 2022. Tali soggetti possono richiedere, per esempio via PEC, al suddetto fornitore di comunicare la misura del credito spettante;
- calcolo da parte di un’impresa terzache si occupi di conteggi energetici.
Le suddette modalità di calcolo non hanno “scadenza”, è sempre possibile effettuarle ed utilizzare quindi il credito che ne scaturisce nelle modalità e nei termini prescritti. Si evidenzia, infatti, che anche per la seconda modalità citata, ossia la richiesta al fornitore di energia, non vi è scadenza, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha chiarito, nel suo comunicato del 7.10.2022, che il termine di 60 giorni vale soltanto come dead line per il fornitore per comunicare il credito al cliente, ma il cliente stesso può effettuare la richiesta dei conteggi, per esempio, del 2° trimestre 2022 anche oggi (pertanto, anche dopo il 29.08.2022) e il fornitore è tenuto a rispondere con la dovuta diligenza tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari.
Lo Studio consiglia di utilizzare il credito relativo al terzo e quarto trimestre 2022 entro e non oltre il 16/03/2023 per evitare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del credito non ancora fruito.
Si ricorda che i crediti energetici relativi a primo e secondo trimestre 2022 (per coloro che hanno una potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 kWh) dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2022, pena la loro totale perdita.
Coloro che sono interessati alla fruizione del credito d’imposta e che hanno cambiato fornitore, sono pregati di contattare lo Studio.
Lo Studio valuterà caso per caso l’eventuale spettanza del credito.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
