Buono carburante esente fino a 200 euro anche per il 2023
Studio Carli, 23/01/2023
L’art. 1 D.L. 15.01.2023, n. 5 (pubblicato in G.U. 14.01.2023, n. 11) prevede la prosecuzione dell’agevolazione dei buoni carburanti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti fino al 31.12.2023.
L’art. 1, c. 1 D.L. 5/2023, prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”. Anche per l’anno 2023 è riproposta l’agevolazione a favore dei buoni carburante, mentre allo stato attuale il limite di esenzione dei fringe benefit previsto eccezionalmente nella misura di euro 3.000 non è stata prorogata. A oggi, tale limite è fermo a euro 258,23. In sostanza, per l’anno 2023 sarà possibile concedere fringe benefit per un importo massimo di 458,23 euro: 258,23 euro per tutti i fringe benefit e 200 euro per i buoni carburante.
La norma agevolativa è stata in parte riscritta rispetto a quella proposta nel 2022, motivo per il quale le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate presenti nella circolare 14.07.2022, n. 27/E, potranno essere solo parzialmente prese in considerazioni. Il perimetro soggettivo dell’agevolazione è riproposto: potranno sfruttare l’agevolazione i soli lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privato. Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 D.Lgs. 165/2001. Il beneficio potrà essere fruito per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano. Potrà essere altresì agevolabile l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
Come indicato dalla disposizione dell’anno 2023, resta fermo quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo del Tuir: pertanto, al superamento delle singole e autonome soglie si ritiene che l’intero importo dei benefit debba essere tassato. Per il principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive: il beneficio consente anche di non assoggettare a contributi i buoni benzina determinando anche un risparmio in termini di costo del lavoro.
Ad ogni modo è utile ricordare che l’agevolazione non determina un diritto del lavoratore; sarà il datore di lavoro che valuterà se applicare la norma agevolativa e concedere i buoni ai propri dipendenti. Resta da capire se e quando il Governo riterrà opportuno modificare anche la soglia di esenzione di 258,23 euro, nella speranza che tale modifica possa essere strutturale e non delimitata al solo anno 2023.
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