Le criptovalute generano redditi diversi
Studio Carli, 03/02/2023
La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) stabilisce che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;
- non inferiori complessivamente a euro 2.000.
La norma considera realizzate anche le plusvalenze generate prima del 1.01.2023. È evidente il richiamo alla prassi dell'Agenzia delle Entrate che, in mancanza di una previsione normativa, assimilava le criptovalute alle valute estere e le assoggettava alla medesima disciplina, con la conseguente sottoposizione agli obblighi impositivi (26% sulle plusvalenze) e di monitoraggio (quadro RW) previsti proprio per le valute estere.
La L. 197/2022, nel disciplinare il trattamento fiscale delle criptoattività, prevede nell’art. 1, cc. 140-143 la possibilità, per i soggetti che hanno realizzato (in passato) redditi con tali strumenti, di regolarizzare la propria posizione. La norma consente infatti di far emergere tali attività, detenute entro la data del 31.12.2021, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate si riserva di pubblicare, con le relative istruzioni.
Per l'omesso adempimento dell'obbligo di monitoraggio (quadro RW) è previsto il versamento della sanzione “nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate”.
Nel caso, oltre di omesso monitoraggio fiscale, anche di realizzo di redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it