Detrazioni edilizie: dal 17 febbraio nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito
Studio Carli, 23/02/2023
La norma - Il D.L. 11/2023 ha bloccato la cessione dei bonus edilizi alle Pubbliche Amministrazioni, bloccando di fatto gli enti territoriali che si erano mossi su questo versante. La norma prevede alcune eccezioni, unite dalla data spartiacque del 16.02.2023 (giorno precedente all’entrata in vigore del provvedimento).
Eccezioni - Per il superbonus occorre distinguere i casi delle unifamiliari e degli edifici condominiali:
- unifamiliari (villette e case autonome): il divieto non si applica se è stata presentata la Cilas entro il 16.02.2023;
- condominio: oltre alla presentazione della Cilas è necessaria la delibera assembleare per i lavori entro il 16.02.2023.
Altri bonus edilizi - Anche per le agevolazioni diverse dal superbonus c’è la possibilità di evitare il blocco delle cessioni: è il caso di ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate (per quest’ultimo per la coda 2022):
- per queste agevolazioni, fa fede la data della comunicazione di richiesta del titolo abilitativo (ad esempio, la Cila o la Scia) al Comune, che deve essere avvenuta entro il 16.02.2023;
- per gli interventi per i quali non è prevista comunicazione o autorizzazione degli uffici comunali, si dovrà fare riferimento alla data di inizio dei lavori: per provare questo requisito e cedere il credito occorre fornire una dichiarazione di atto notorio che attesta il giorno di avvio.
Detrazioni - Le norme approvate dal Governo depotenziano il solo art. 121 del Decreto Rilancio, senza intaccare tutte le norme sulle detrazioni. Pertanto, resta possibile portare in detrazione le spese relative a tutti i bonus coinvolti dalla stretta (superbonus ora al 90%, ecobonus, bonus ristrutturazioni al 50%, sismabonus e bonus barriere architettoniche al 75%). Per utilizzare le detrazioni sarà essenziale avere capienza fiscale, mentre i soggetti incapienti saranno esclusi dai bonus casa.
Bonus esclusi - Il divieto di prime cessioni dal 17.02.2023 non si applica ai bonus diversi da quelli edilizi, ad esempio, a Super Ace oppure ai bonus per le bollette di elettricità e gas destinati alle imprese, che la legge di Bilancio 2023 ha previsto anche per il 1° trimestre 2023 e con percentuali più elevate rispetto ai trimestri precedenti.
Esclusione condizionata per la responsabilità solidale del cessionario e del fornitore
Il D.L. 11/2023 ha modificato il perimetro della responsabilità solidale degli acquirenti dei crediti di imposta del superbonus, introducendo il nuovo comma 6-bis all’art. 121, D.L. 34/2020. A parte le ipotesi di dolo, il concorso è in ogni caso escluso per i cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso di specifica documentazione sule opere che hanno originato il credito (fatture, asseverazioni, visure catastali, ecc.). Tra i documenti elencati dalla norma non figura la documentazione fotografica o video su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale emerga l’effettività delle opere realizzate.
- Inoltre, è stata prevista una sorta di clausola di salvaguardia, secondo la quale il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce di per sé motivo di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, poiché egli può sempre fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
- Con l’individuazione di un elenco di documenti volti a escludere la responsabilità solidale, dovrebbero considerarsi ormai superati gli indici sintomatici di irregolarità del credito indicati dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il nuovo comma 6-bis esclude in ogni caso la responsabilità dei soli cessionari e non anche dei fornitori che hanno applicato lo sconto. Ne dovrebbe così conseguire che per tali soggetti rimangano validi i citati indici.
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