Decreto Bollette con tregua fiscale atteso in GU
Studio Carli, 29/03/2023
Il Consiglio dei ministri del 28.03.2023 ha approvato il Decreto bollette, atteso ora in Gazzetta Ufficiale. Si riassumono le principali novità:
- Proroga delle scadenze per la tregua fiscale:
- 31.10.2023 per versare la prima o unica rata della sanatoria degli errori formali;
- 30.09.2023, 31.10.2023 e 30.11.2023 per versare le prime 3 rate del ravvedimento speciale;
- 30.09.2023 per la presentazione della dichiarazione di adesione e il versamento della prima rata delle definizioni delle liti;
- con effetto retroattivo, sono esclusi dal ravvedimento speciale gli avvisi bonari da liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973;
- viene ampliato il perimetro per la definizione agevolata alle controversie pendenti al 15.02.2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
- possibilità di definire gli accertamenti a tavolino con l’Amministrazione Finanziaria così da evitare la non punibilità per alcuni reati tributari, se si riesce a dimostrare di non aver superato le speciali soglie di non punibilità;
- proroga per il 2° trimestre 2023 del potenziamento del bonus sociale, differenziato a seconda dell’ISEE;
- bollette energetiche: confermato il taglio dell’Iva al 5% per usi civili e industriali per il 2° trimestre 2023;
- le aliquote negative della componente UG2 (che copre i costi di commercializzazione) sono state prorogate solo al mese di aprile 2023;
- restano azzerati gli oneri generali per la parte gas, mentre le voci parafiscali nella fattura elettrica saranno ripristinati a partire dalla prossima bolletta;
- introduzione di un nuovo contributo, che partirà da ottobre e sarà erogato a tutti in quota fissa e in misura differenziata a seconda della zona climatica se il prezzo del gas supererà una certa soglia;
- proroga al 2° trimestre 2023 dei crediti d’imposta energetici per le imprese. Anche in questo caso, ai fini del bonus è necessario un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
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