Bonus 2023 per adeguamento registratori
Studio Carli, 29/06/2023
Sono state definite le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta per l’adeguamento 2023 dei registratori di cassa, dopo la registrazione e il pagamento della fattura d'acquisto.
Con il provvedimento 23.06.2023, prot. 231943 sono state definite le modalità di fruizione in compensazione del credito d'imposta per adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In base alle disposizioni dell’art. 8 D.L. 18.11.2022, n. 176, ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuare nell'anno 2023 degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica per effetto della nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini (art. 18, c. 4-bis D.L. 30.04.2022, n. 36).
Il contributo è complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023; è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, ed il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il pagamento si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite (provvedimento prot. 4.04.2018, n. 73203) i seguenti sistemi:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- elettronici previsti all’art. 5 D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22.01.2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’art. 8, D.L. 18.11.2022, n. 176, risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione 26.06.2023, n. 35/E è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni di compilazione: codice tributo 7032, sezione erario e anno di sostenimento della spesa.
Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Approfondimenti e chiarimenti
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