Segnalazione Inail ai sensi del codice della crisi d'impresa
Studio Carli, 03/07/2023
Con la circolare 16.06.2023, n. 28, l’Inail comunica che dal mese di giugno 2023 il processo di segnalazione dei debiti sarà attivo con cadenza mensile.
Lo Studio coglie l’occasione per una generale panoramica sugli obblighi sanciti ex art. 25-novies D.Lgs. 14/2019.
Come ricordato nella circolare, l’Inail entra a far parte dei soggetti già obbligati alla segnalazione dal 15.07.2022, per effetto della modifica apportata al succitato art. 25-novies dall’art. 6 D.Lgs. 83/2022. Per far emergere e repentinamente arginare le situazioni di insostenibilità dell’indebitamento, l'Inail, l’Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno deputati, in qualità di creditori pubblici qualificati, a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo, dove esistente, la presenza di una situazione debitoria rilevante nei propri confronti.
Gli obblighi di segnalazione insisteranno, come previsto dall’art. 25-novies, c. 1, lett. b) sui debiti per premi assicurativi superiori alla soglia di 5.000 euro e scaduti da oltre 90 giorni.
La segnalazione dell’Inail, come quelle degli altri enti, riguarda unicamente i debiti accertabili in fase amministrativa, ossia quelli che non sono già iscritti a ruolo; infatti, questi ultimi passano di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e si applicano le rispettive soglie di segnalazione, fissate per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e per le altre società a 500.000 euro.
Ai sensi dell’art. 25-novies, c. 4, l’indebitamento con l’Inail sarà monitorato in riferimento ai soli debiti accertati a decorrere dal 15.07.2022 i quali, se oltre soglia, dovranno essere segnalati all’imprenditore e all’organo di controllo entro 60 giorni dal loro splafonamento, invitando questi ultimi alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'art. 17, c. 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 12 D.Lgs. 14/2019.
La segnalazione inviata dall’Inail sarà predisposta secondo i contenuti minimi e il modello di cui all’allegato 2 della circolare n. 28/2023, riportando i dati identificativi del soggetto contribuente e del debito rilevato, nonché tutti i riferimenti normativi ai sensi dei quali viene effettuata la segnalazione, formalizzandosi anche in una sorta di ultimo invito per definire le modalità di rientro in bonis prima dell’attivazione delle procedure di riscossione coattiva del credito.
Approfondimenti e chiarimenti
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