Nuovo credito d’imposta per ricerca e sviluppo nella microelettronica
Studio Carli, 07/09/2023
L’art. 25 D.L. 10.08.2023, n. 104 (c.d. “decreto Omnibus”) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:
- in altri Stati membri dell’Unione Europea;
- negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
- in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.
Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, par. 3 regolamento UE 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11.08.2023 (data di entrata in vigore del “decreto Omnibus”) e fino al 31.12.2027. Stante quanto sopra, sono quindi ammissibili al credito d’imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che rientrano nelle seguenti categorie:
- le spese per il personale impiegatonel progetto (art. 25, par. 3, lett. a);
- i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3, lett. b);
- i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25, par. 3, lett. d);
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e).
Modalità di utilizzo - Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997) dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti previsti dagli artt. 1, c. 53 L. 244/2007 e 34 L. 388/2000.
L’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.
Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo. Questa certificazione consentirà alle imprese di beneficiare del credito d’imposta in condizioni di certezza operativa, considerato che la stessa esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Con un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1, c. 200 L. 160/2019 (pertanto, le medesime voci di spesa non possono fruire di entrambe le agevolazioni).
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it