Detrazione Irpef per le locazioni degli universitari
Studio Carli, 15/09/2023
Detrazione del 19% dall’Irpef per i canoni relativi ai canoni di locazione degli studenti universitari in Italia e all’estero purché nell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo.
Dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni relativi a contratti di locazione, contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento/locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo annuo non superiore a 2.633 euro (circ. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 14/E). Sono esclusi i contratti di sublocazione.
Gli studenti devono essere iscritti a:
- un corso di laurea (pubblico o privato);
- un corso presso un ITS;
- uno dei nuovi corsi di cui al D.P.R. 212/2005 del Conservatorio di Musica e Istituti musicali pareggiati.
Non spetta per i corsi Post laurea (master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione) sia in Italia che all’estero.
La detrazione spetta se l’università è ubicata:
- in un comune diverso da quello di residenza;
- distante almeno (pari o superiore) a 100 km: da verificarsi caso per caso valutando la distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (es. ferroviaria, stradale);
- in una provincia diversa da quella di residenza;
- fuori dal territorio nazionale, purché in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo purché il contratto di locazione/ospitalità o assegnazione in godimento sia stipulato da un istituto che rientra tra gli enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro, cooperative. Allo stesso modo la detrazione spetta agli studenti in Erasmus.
Il contratto di locazione può essere per un immobile sito nello stesso Comune della sede dell’università o Comuni limitrofi.
Se le spese sono sostenute da un familiare di cui lo studente è a carico, la detrazione spetta al familiare nel limite reddituale di 120.000 euro. Al superamento di tale soglia la detrazione diminuisce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.
La detrazione inoltre non spetta per:
- cauzione;
- spese condominiali/spese riscaldamento comprese nel canone;
- costi di intermediazione.
Per quanto riguarda i contratti di ospitalità la detrazione spetta invece anche per le prestazioni rese senza uno specifico corrispettivo, per esempio le spese di pulizia e i pasti.
La documentazione da esibire e conservare è la seguente:
- copia del contratto di locazione;
- quietanze del pagamento tracciabile o in alternativa ricevuta della carta di credito/debito, e/c, bollettino postale, MAV, PagoPa, ecc.;
- dichiarazione sostitutiva che attesti che sono rispettati i requisiti previsti per legge.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it
