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Lavoro minorile: obblighi in capo al datore di lavoro

Studio Carli, 04/10/2023

Nell’ordinamento italiano, l’espressione lavoro minorile indica il contratto o il rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e un minore.

I minori di 18 anni possono svolgere attività lavorativa, pur essendo soggetti a determinate limitazioni e obblighi in capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, prima di adibire il minore all’attività lavorativa, deve provvedere ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, alla valutazione dei rischi e, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967, alla valutazione dell’idoneità fisica all’attività lavorativa.

La visita medica pre-assuntiva, a carico del datore di lavoro, può essere eseguita o presso l’ASL territorialmente competente o dal medico competente. Tale visita medica deve essere ripetuta poi con periodicità annuale. Il giudizio del medico sull’idoneità viene comunicato:

  1. al datore di lavoro;
  2. al lavoratore;
  3. ai titolari della genitorialità.

Ai sensi dell’art. 6, Allegato I alla L. 977/1967, è vietato adibire i minori a lavorazioni e lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Le attività vietate, di cui all’Allegato I sono quelle che espongono i minori ad agenti fisici, biologici e chimici e a processi e lavori pericolosi e pesanti in generale come i lavori di fabbricazione e manipolazione di esplosivi e/o ordigni, di mattatoio e che comportanti l'impiego di gas ecc.

Tali attività pericolose possono essere svolte, in deroga al divieto, solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e parere della ASL competente, per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa in aula o in laboratori adibiti all'attività formativa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.

Con il lavoratore minorenne è possibile stipulare le seguenti tipologie contrattuali:

  1. a tempo indeterminato;
  2. a tempo determinato;
  3. intermittente;
  4. prestazione di lavoro a domicilio;
  5. contratto di lavoro occasionale, sia con Libretto Famiglia sia con il Contratto di Prestazione Occasionale cd. PrestO;
  6. apprendistato, come disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.

Ai sensi dell’art. 18 L. 977/1967 la durata massima della prestazione lavorativa è fissata in 40 ore settimanali con la giornata lavorativa distribuita su 8 ore. L’attività lavorativa non può essere resa in maniera continuativa per più di 4 ore e 30 minuti; dopo il predetto arco temporale, il lavoratore minorenne deve fruire di almeno un’ora di riposo intermedio che può essere ridotto a mezz’ora in ragione di quanto prevede il C.C.N.L. applicato o previa autorizzazione dell’ITL.

È vietato adibire i minori al lavoro notturno ovvero nella fascia oraria tra le 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.

Solo nei casi di forza maggiore ovvero per prestazioni temporanee, d’indisponibilità di lavoratori adulti è previsto il lavoro notturno per i lavoratori minorenni che abbiano compiuto i 16 anni di età; a questi dovranno essere poi concessi, entro 3 settimane dal verificarsi, pari periodi di riposo compensativo previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente indicando:

  • la causa di forza maggiore;
  • i nominativi dei lavoratori minori;
  • il numero di ore rientranti nella fascia notturna in cui sono stati occupati.

Il riposo settimanale normalmente è di 2 giorni, comprendenti possibilmente la domenica. Anche i lavoratori minorenni hanno diritto a un periodo annuale di ferie pari a 20 giorni e comunque a un periodo non inferiore a 4 settimane, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Infine, hanno diritto alla stessa retribuzione prevista per gli altri lavoratori e alle stesse prestazioni assicurative in materia di assicurazione sociale obbligatoria.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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