Lavoro minorile: obblighi in capo al datore di lavoro
Studio Carli, 04/10/2023
Nell’ordinamento italiano, l’espressione lavoro minorile indica il contratto o il rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e un minore.
I minori di 18 anni possono svolgere attività lavorativa, pur essendo soggetti a determinate limitazioni e obblighi in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, prima di adibire il minore all’attività lavorativa, deve provvedere ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, alla valutazione dei rischi e, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967, alla valutazione dell’idoneità fisica all’attività lavorativa.
La visita medica pre-assuntiva, a carico del datore di lavoro, può essere eseguita o presso l’ASL territorialmente competente o dal medico competente. Tale visita medica deve essere ripetuta poi con periodicità annuale. Il giudizio del medico sull’idoneità viene comunicato:
- al datore di lavoro;
- al lavoratore;
- ai titolari della genitorialità.
Ai sensi dell’art. 6, Allegato I alla L. 977/1967, è vietato adibire i minori a lavorazioni e lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Le attività vietate, di cui all’Allegato I sono quelle che espongono i minori ad agenti fisici, biologici e chimici e a processi e lavori pericolosi e pesanti in generale come i lavori di fabbricazione e manipolazione di esplosivi e/o ordigni, di mattatoio e che comportanti l'impiego di gas ecc.
Tali attività pericolose possono essere svolte, in deroga al divieto, solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e parere della ASL competente, per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa in aula o in laboratori adibiti all'attività formativa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
Con il lavoratore minorenne è possibile stipulare le seguenti tipologie contrattuali:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- intermittente;
- prestazione di lavoro a domicilio;
- contratto di lavoro occasionale, sia con Libretto Famiglia sia con il Contratto di Prestazione Occasionale cd. PrestO;
- apprendistato, come disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
Ai sensi dell’art. 18 L. 977/1967 la durata massima della prestazione lavorativa è fissata in 40 ore settimanali con la giornata lavorativa distribuita su 8 ore. L’attività lavorativa non può essere resa in maniera continuativa per più di 4 ore e 30 minuti; dopo il predetto arco temporale, il lavoratore minorenne deve fruire di almeno un’ora di riposo intermedio che può essere ridotto a mezz’ora in ragione di quanto prevede il C.C.N.L. applicato o previa autorizzazione dell’ITL.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno ovvero nella fascia oraria tra le 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
Solo nei casi di forza maggiore ovvero per prestazioni temporanee, d’indisponibilità di lavoratori adulti è previsto il lavoro notturno per i lavoratori minorenni che abbiano compiuto i 16 anni di età; a questi dovranno essere poi concessi, entro 3 settimane dal verificarsi, pari periodi di riposo compensativo previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente indicando:
- la causa di forza maggiore;
- i nominativi dei lavoratori minori;
- il numero di ore rientranti nella fascia notturna in cui sono stati occupati.
Il riposo settimanale normalmente è di 2 giorni, comprendenti possibilmente la domenica. Anche i lavoratori minorenni hanno diritto a un periodo annuale di ferie pari a 20 giorni e comunque a un periodo non inferiore a 4 settimane, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Infine, hanno diritto alla stessa retribuzione prevista per gli altri lavoratori e alle stesse prestazioni assicurative in materia di assicurazione sociale obbligatoria.
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