DURC e DURC di congruità
Studio Carli, 28/11/2023
Il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva, interessa i lavori privati in caso di denuncia di inizio attività (DIA), negli appalti o sub appalti pubblici, per la concessione di finanziamenti pubblici, per il rilascio della SOA e per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.
Il DURC ha validità nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa Edile. Per quanto riguarda gli Istituti previdenziali ed assistenziali serve a certificare la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti; riguarda la regolarità dei pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la richiesta.
Per quanto riguarda la Cassa Edile la regolarità viene rilasciata alle condizioni seguenti:
- regolarità del versamento contributivo e degli accantonamenti dovuti calcolati sulle retribuzioni degli operai relative al terzultimo mese antecedente la richiesta;
- dichiarazione, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiori a quello contrattuale con la specifica delle assenze;
- regolarità delle eventuali rateazioni in corso presso la Cassa edile.
Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data della verifica. Il DURC di congruità invece (art. 8, c. 10-bis D.L. 76/2020; Accordo CCNL 10.09.2020; nota CNCE 3.05.2022 n. 812) è stato introdotto al fine di verificare che l’incidenza dalla manodopera utilizzata sia congrua con l’importo dei lavori.
La verifica si applica ai lavori privati eseguiti dalle imprese affidatarie o dai lavoratori autonomi, il cui valore è pari o superiore a 70.000 euro e nei lavori pubblici indipendentemente dall’importo. Il DURC di congruità viene rilasciato:
- per i lavori iniziati dal 1.11.2021;
- entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile competente per territorio su richiesta presentata dall’impresa affidataria, da un suo delegato o dal committente.
La verifica consiste sostanzialmente nel confrontare il costo del lavoro sostenuto dall’impresa con gli indici minimi di congruità riferite alle singole categorie di lavori. Se la verifica ha dato esito positivo il DURC di congruità viene rilasciato mentre, in caso contrario, è prevista una regolarizzazione su invito della Cassa Edile che consiste in 2 passaggi:
- regolarizzazione da parte dell’impresa, nel termine di 15 giorni, della propria posizione versando alla Cassa Edile l’importo necessario nel raggiungere la congruità;
- iscrizione, da parte della Cassa territorialmente competente, dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari. L’esito negativo della verifica della congruità avrà l'effetto di incidere sulle successive verifiche di regolarità se l’impresa non si regolarizzerà nei 15 giorni.
Approfondimenti e chiarimenti
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