Assenza lavorativa per donazione di sangue
Studio Carli, 20/02/2024
Ai sensi della L. 584/1967 e dell’art. 8 L. 219/2005, i lavoratori subordinati posso assentarsi dal lavoro per donare gratuitamente il sangue presso un centro di raccolta o un centro di trasfusione autorizzato dal Ministero della Sanità.
Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la donazione gratuita e un certificato, rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore/donatore, l’avvenuta donazione di sangue, la quantità donata pari ad almeno 250 grammi, il giorno e l’ora del prelievo; il certificato deve contenere gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità. In caso di mancata consegna l’assenza è considerata ingiustificata e non retribuita. Dichiarazione e certificato devono essere conservati, a cura del datore di lavoro, per 10 anni.
Il lavoratore ha diritto a una giornata di permesso dal lavoro retribuita per l’intero giorno della donazione: la giornata di riposto è intesa di 24 ore con decorrenza dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per la donazione o dal momento della donazione risultante dal certificato medico.
La giornata dedicata alla donazione di sangue, come predetto, è retribuita al lavoratore per un importo pari alla normale retribuzione di fatto per le ore non lavorate. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa la retribuzione per la giornata di donazione è pari a 1/26 della retribuzione fissa mensile; per i lavoratori retribuiti a ore invece la retribuzione è pari a quella per le festività nazionali.
La retribuzione è a carico dell’Inps, ma viene anticipata al lavoratore da parte del datore di lavoro che ne chiederà il rimborso, entro la fine del mese successivo, tramite la denuncia UniEmens.
Nel caso di datore di lavoro non tenuto alla denuncia UniEmens, il rimborso dovrà essere richiesto, direttamente all’Inps, tramite i servizi online, o contact center o tramite patronati o intermediari dell’Istituto. I datori di lavoro agricolo possono procedere al conguaglio tramite denuncia DMAG solo per gli operai a tempo indeterminato.
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