Con la “proroga di ferragosto” versamenti e adempimenti sospesi fino al 20 agosto 2024
Studio Carli, 02/08/2024
Anche per il 2024 è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2024.
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2024.
Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi |
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
Versamento del debito Iva II trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail |
L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest’anno), che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.
Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2024 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2024 – 20 agosto 2024).
Approfondimenti e chiarimenti
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