Il concordato preventivo biennale
Studio Carli, 11/10/2024
Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;
- persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.
Per entrambe le categorie di soggetti, per l’accesso al concordato preventivo è richiesta l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro al 31/10/2024, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;
- condanna per uno dei reati previsti dal L.gs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).
Effetti dell’accettazione della proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.
Adempimenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.
Redditi e valore della produzione oggetto di concordato
Iredditipropostidall’Amministrazionefinanziariaeoggettodiconcordatosonoindividuati edeterminatiin mododifferenteasecondadellacategoriadiappartenenza.
Poiché l’adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l’Irap, è stabilito che l’adesione non produce affetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell’Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza. È altresì previsto che per i contribuenti che accettano la proposta di concordato sono attribuiti i benefici premiali Isa di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017.
Determinazione degli acconti
Nei periodi d’imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l’Irap siano calcolati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati.
È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) sia calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto per il periodo d’imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata. In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d’imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato (e quindi un maggiore acconto rispetto a quello storico del 2023 senza adesione al concordato).
Cessazione e decadenza dal concordato
In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d’imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.
Costituiscono cause di cessazione:
- la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- la cessazione dell’attività in uno dei 2 periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025);
- effettuazione di operazioni straordinarie quali fusione, scissione ..
Costituiscono cause di decadenza:
- accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo
- superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.
Altri aspetti
Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento:
- per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- Gli importi proposti dal concordato sono in ogni caso sempre superiori a quelli dichiarati nel 2023 e comportano un maggior versamento del secondo acconto scadente il 30/11/2024.
- sul maggior reddito concordato viene calcolata una imposta sostitutiva differenziata in relazione al punteggio ISA
- per i soggetti ISA si chiede a priori una “previsione” dei redditi 2025 che non è semplice effettuare visto la congiuntura economica
- visto la scarsa adesione al concordato preventivo è stata prevista una “sanatoria” con il decreto Omnibus emanato in ottobre.
La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).
A seguito del pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:
- a) decadenza dal CPB;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
- c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.
Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it