Bonus Natale 2024 - 100 euro ai lavoratori dipendenti
Studio Carli, 22/11/2024
Come noto, l’art. 2-bis del DL n. 113/2024 (Decreto Omnibus) ha previsto l’erogazione di una indennità di € 100,00 da corrispondere ai lavoratori dipendenti unitamente alla 13ª mensilità del 2024.
L’indennità spetta in presenza di determinati requisiti riferiti al reddito ed alla situazione familiare del contribuente.
L’art. 2 del DL n. 167/2024 ha, in seguito, introdotto alcune novità, modificando il requisito “familiare”; in particolare:
- è stata soppressa la presenza dell’altro coniuge a carico, prevedendo il solo possesso di almeno 1 figlio fiscalmente a carico
- tuttavia, l’indennità non spetta qualora l’altro coniuge/convivente benefici, anch’esso, dell’indennità.
Alla luce di queste modifiche, per vedersi riconosciuto il Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali (a, b) e familiari (c):
a. titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Si deve tener conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e quelli incisi da imposta sostitutiva da regime forfetario, la quota di agevolazione Ace, la quota esente dei lavoratori rientrati in Italia (rimpatriati, cervelli, ricercatori) e perfino le mance tassate con imposta sostitutiva (art. 1 L. 197/2022).
È escluso il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
b. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante;
c. presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
Non è, dunque, più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
È, inoltre, espressamente previsto che il bonus Natale non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa agevolazione.
Pertanto, nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti reddituali e familiari richiesti dalla norma, il bonus spetta a uno solo di essi qualora siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016. Si tratta, in questo caso, di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.
Per ricevere il bonus Natale 2024 di 100 euro, il lavoratore deve comunicare la sussistenza dei requisiti sopra riportati attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Di seguito qui un fac simile da compilare e presentare al datore di lavoro.
Sono previsti maggiori oneri documentali in presenza di più rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro: in tal caso, la domanda va presentata all’ultimo datore (che eroga il bonus) allegando le Certificazioni Uniche dei precedenti rapporti di lavoro; mentre, il lavoratore con più rapporti part-time in essere indirizzerà la domanda ad uno dei datori di lavoro indicando i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori.
Se durante il conguaglio di fine anno (retribuzione di dicembre 2024) il bonus risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperare quanto erogato.
Il lavoratore può comunque beneficiare di tale Bonus in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato infine che:
- l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
- in caso di errori o omissioni nella richiesta, il recupero dell’indennità sarà effettuato in sede di dichiarazione dei redditi 2025.
Approfondimenti e chiarimenti
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