DURC anticipato (cd. pre-DURC): come evitare il blocco dell’attività
Studio Carli, 05/03/2025
Sulla piattaforma “VeRA” gestita dall’INPS è presente una funzionalità che consente alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.
La funzionalità "pre-DURC" prevede l’invio, all’intermediario della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata in automatico dal sistema.
L’obiettivo della piattaforma è, infatti, quello di portare a conoscenza in anticipo la situazione contributiva della propria azienda, in modo da poter consentire un intervento mirato e tempestivo, al fine di garantire la regolarità senza soluzione di continuità, nonché per evitare che si possa determinare l’esito negativo della stessa.
Quando il DURC è obbligatorio
Il Documento di regolarità contributiva è obbligatorio:
- negli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi: per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per quello di regolare esecuzione, per la verifica di conformità e il pagamento del saldo finale (sono invece escluse le minute spese economali come l'acquisto del giornale dall'edicola, di un libro o di una penna/matita dal cartolaio);
- nell'edilizia privata: per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo. Il DURC deve essere presentato prima dell’inizio lavori;
- per il rilascio dell'attestazione SOA (Società di attestazione aziendali);
- per l'iscrizione all’albo fornitori della PA;
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad esempio bonus 4.0 e bonus transizione 5.0);
- per le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
I consulenti del lavoro e i commercialisti possono effettuare la verifica di regolarità per conto dei soggetti che li hanno delegati.
Documentazione necessaria
L'accesso al portale deve essere effettuato tramite SPID, CNS o CIE, oltre all'username e alla password (il servizio è infatti riservato agli utenti registrati). Il sistema DURC online consente la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili. Basterà indicare solo il codice fiscale del soggetto da verificare.
Tempistiche, durata e rinnovo
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni, ma in alcuni casi possono esserci termini superiori. Il documento di regolarità viene generato in formato pdf ed è denominato “Durc OnLine” che ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Se il sistema non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, la richiesta è inviata ad istruttoria alle sedi territoriali degli enti, che inviano tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

