Proroga delle polizze rischi catastrofali e i recenti chiarimenti dell'ANIA
Studio Carli, 31/03/2025
Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, è stato approvato uno schema di decreto-legge che interviene in materia di obblighi assicurativi a carico delle imprese, con particolare riferimento alla stipula di polizze contro i rischi da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Con il decreto in oggetto, il Governo ha stabilito che:
- le medie imprese: dovranno adempiere all’obbligo di stipula delle polizze entro il 1° ottobre 2025;
- per le piccole e micro imprese: il termine viene ulteriormente differito al 1° gennaio 2026.
Resta immutato il termine del 1° aprile 2025 per le grandi imprese, le quali, tuttavia, beneficeranno di una "tregua sanzionatoria": nei 90 giorni successivi a tale data (dunque, fino a tutto il 29/06/2025
eventuali inadempimenti non saranno valutati ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di natura pubblica, anche quando connessi a interventi di emergenza per eventi calamitosi).
Recentemente l'Ania ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie chiarimenti sotto forma di FAQ in merito all'obbligo assicurativo in esame. In particolare, con riguardo ai soggetti obbligati e a beni da assicurare è stato precisato che:
- in caso di beni concessi in locazione / affitto / usufrutto (fabbricati / impianti / attrezzature), l'obbligo assicurativo ricade in capo al locatario / affittuario / usufruttuario, se il bene non è assicurato dal proprietario;
- l'obbligo assicurativo interessa i negozi (ad esempio parrucchiera, carrozziere, panetteria) / il giostraio / l'attività di b&b svolta nella dimora abituale, se l'attività richiede l'iscrizione nel Registro Imprese.
La copertura assicurativa riguarda i beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia, terreni e fabbricati / impianti e macchinari / attrezzature industriali e commerciali.
A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli "altri beni" di cui al n. 4 del citato art. 2424 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'Attivo circolante.
Come previsto dall'art. 1, del citato Decreto, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al link della circolare relativa ai chiarimenti dell'Ania.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

