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Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole da attenzionare

Studio Carli, 22/09/2025

 La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 12 del Tuir, prevedendo che la detrazione di 950 euro spetti solo per i figli con età compresa tra 21 e 30 anni, oltre che per i figli con disabilità anche dopo il compimento dei 30 anni. Questo significa che dal mese in cui il figlio compie 30 anni, il datore di lavoro deve interrompere in busta paga l’applicazione della detrazione mensile, salvo i casi di disabilità.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 243/2025 è importante: aver compiuto 30 anni non fa automaticamente perdere lo status di familiare fiscalmente a carico. Rimane infatti applicabile la regola generale dell’art. 12, comma 2 del Tuir, che considera a carico i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

In pratica, anche se la detrazione mensile non spetta più, il figlio ultra-trentenne con reddito entro i limiti può comunque essere indicato come a carico nella Certificazione Unica. Questo consente di continuare a fruire delle detrazioni e deduzioni collegate alle spese sostenute nel suo interesse, come quelle sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi sui mutui.

La circolare n. 4/E/2025 ha confermato il principio già espresso in passato: la perdita della detrazione mensile non implica la perdita dello status di familiare a carico, garantendo così continuità e coerenza nel sistema delle agevolazioni fiscali.

Si raccomanda quindi ai dipendenti di comunicare al datore di lavoro o al consulente i dati dei figli che restano fiscalmente a carico per limiti di reddito, così da permettere la corretta compilazione della Certificazione Unica e di verificare, al compimento dei 30 anni dei figli, che in busta paga venga interrotta la detrazione mensile, salvo i casi di disabilità.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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