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Assenza per malattia superiore a 60 giorni: obbligo di visita medica

Studio Carli, 29/09/2025

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008) prevede che, in caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi, il datore di lavoro abbia l’obbligo di far sottoporre il dipendente a visita medica presso il medico competente, prima del suo rientro in servizio. Questa visita serve a verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le proprie mansioni e a garantire che il rientro avvenga in condizioni di sicurezza, sia per lui che per l’azienda.

Il medico competente può esprimere diversi giudizi:

  • idoneità piena alla mansione;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con eventuali limitazioni;
  • inidoneità temporanea, indicando per quanto tempo;
  • inidoneità permanente.

In caso di assenza lunga, quindi, il lavoratore non può riprendere l’attività senza questo controllo. Se il medico competente non fosse disponibile nell’immediato, è possibile valutare soluzioni provvisorie come ferie, permessi o banca ore, in attesa della visita.

Cosa deve fare l’azienda: Il datore di lavoro deve organizzare la visita tempestivamente e, qualora il giudizio sia di inidoneità temporanea, deve valutare la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili (il cosiddetto “repêchage”), prima di procedere con una sospensione dal lavoro.

Un recente caso arrivato in Cassazione (ordinanza n. 24973/2025) ha mostrato le criticità di queste situazioni: un lavoratore, inizialmente giudicato temporaneamente inidoneo, era stato sospeso senza retribuzione. L’ASL, in sede collegiale, ha poi ribaltato il giudizio riconoscendolo idoneo. Di conseguenza l’azienda è stata condannata a rifondere gli stipendi non corrisposti. La Corte ha precisato che, pur essendo corretto per il datore di lavoro affidarsi al medico competente, in giudizio viene comunque richiesto di provare le ragioni di fatto che hanno portato alla sospensione. Questo mette l’azienda in una posizione delicata, perché il medico non può trasmettere dettagli clinici al datore di lavoro per motivi di privacy.

Conclusione: Alla luce di quanto sopra, è fondamentale che le aziende gestiscano con la massima prudenza i rientri dopo assenze lunghe. La visita medica è obbligatoria e vincolante, ma in caso di giudizi di inidoneità temporanea è consigliabile, per quanto possibile, cercare soluzioni alternative di impiego del lavoratore fino alla decisione definitiva dell’ASL. Questo riduce il rischio di contenziosi e di conseguenti oneri economici.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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