Appalti e infortuni sul lavoro: cresce la responsabilità del committente
Studio Carli, 15/10/2025
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso del collegamento tra il sistema degli appalti e gli infortuni sul lavoro. Purtroppo, dietro a molti incidenti si nascondono catene di appalti e subappalti gestite solo per risparmiare, spesso a discapito della sicurezza dei lavoratori. Capita così che, in caso di infortunio, l’impresa appaltatrice non abbia né rispettato gli obblighi previsti né la solidità economica per risarcire chi subisce il danno.
Per questo motivo la legge ha progressivamente rafforzato la responsabilità del committente, cioè dell’impresa che affida i lavori. In passato, la normativa tutelava quasi totalmente il committente, salvo i casi di appalti fittizi. Ma con il D.Lgs. 626/1994, oggi confluito nel D.Lgs. 81/2008, la situazione è cambiata: ora è proprio il committente ad avere un ruolo centrale nel garantire la sicurezza.
L’articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro impone infatti al datore di lavoro committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi a cui affida lavori, servizi o forniture. Questo significa controllare, prima di ogni incarico, che l’impresa sia realmente qualificata, ad esempio richiedendo l’iscrizione alla Camera di Commercio e una dichiarazione sui requisiti professionali. L’obiettivo è evitare che vengano incaricati soggetti non adeguati, riducendo così i rischi per la sicurezza di tutti.
Anche la Cassazione ha confermato più volte questo orientamento. Con la sentenza n. 11603 del 24 marzo 2025 ha ricordato che il committente deve valutare la preparazione dell’impresa in base alla pericolosità dei lavori. E con la sentenza n. 22013 dell’11 giugno 2025 ha condannato per omicidio colposo il titolare di un’impresa committente che aveva affidato lavori sul tetto di un capannone a un lavoratore autonomo, senza le necessarie verifiche di sicurezza.
Resta aperta, invece, la questione del referendum del giugno 2025, che proponeva di eliminare l’eccezione all’art. 26 per i committenti che svolgono attività completamente diverse da quella dell’appaltatore. La proposta è stata respinta, confermando che non si può attribuire responsabilità tecnica a chi non ha competenze nel settore dell’appalto, ma lasciando comunque spazio al dibattito su come tutelare meglio i lavoratori nelle filiere complesse.
In sintesi, oggi chi affida lavori a terzi deve prestare molta attenzione: non basta più un controllo formale, serve una verifica concreta delle imprese coinvolte. Solo così si può contribuire a prevenire gli infortuni e a costruire un sistema di appalti più sicuro e responsabile.
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