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Omaggi natalizi a clienti e dipendenti – Novità 2025

Studio Carli, 21/11/2025

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molte imprese si preparano a distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti e ad organizzare i consueti eventi di fine anno. La disciplina fiscale in materia presenta per il 2025 una novità rilevante: l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità delle relative spese.

A decorrere dall’esercizio 2025, le spese sostenute per omaggi (sia spese di rappresentanza sia omaggi veri e propri) sono deducibili solo se pagate mediante mezzi tracciabili: versamenti bancari o postali, carte, bonifici o altri strumenti idonei.

Il pagamento in contanti, anche per importi modesti, comporta la non deducibilità della spesa.

Rimane fondamentale la soglia di 50 euro per distinguere due diversi regimi fiscali:

  • Omaggi ≤ 50 euro: deducibilità integrale.
  • Omaggi > 50 euro: rientrano nelle spese di rappresentanza, soggette ai limiti quantitativi previsti dal TUIR.

Il valore unitario deve essere determinato considerando l’omaggio nella sua interezza. Ad esempio, un cesto natalizio composto da più articoli va valutato complessivamente: se il valore totale supera i 50 euro, l’omaggio è trattato interamente come spesa di rappresentanza.

Quando l’impresa dona beni di propria produzione, il valore di mercato determina il superamento o meno della soglia dei 50 euro; ai fini della deducibilità rileva invece il costo di produzione. Esempio: prodotto con valore di mercato 70 euro e costo di produzione 45 euro → l’omaggio è spesa di rappresentanza (valore di mercato > 50 euro) e concorre al plafond di deducibilità per 45 euro.

Il regime delle spese di rappresentanza richiede il rispetto di due condizioni:

  1. finalità promozionale o relazionale dell’iniziativa;
  2. carattere liberale della spesa (assenza di corrispettivo).

La deducibilità è inoltre soggetta ai limiti proporzionali ai ricavi dell’impresa previsti dalla normativa vigente.

Gli omaggi ai lavoratori dipendenti seguono regole specifiche:

  • Per il datore di lavoro: il costo è deducibile come spesa per il personale (art. 95, c. 1, TUIR).
  • Per il dipendente: l’omaggio non concorre al reddito imponibile se, unitamente agli altri benefit, non supera:
    • 2.000 euro per lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico;
    • 1.000 euro per gli altri lavoratori (art. 51, c. 3, TUIR).

Il superamento del limite fa sì che l’intero ammontare dei benefit percepiti nel periodo diventi imponibile.
Gli acquisti di beni destinati ai dipendenti non sono spese di rappresentanza.

Ai fini iva la disciplina sugli omaggi ai dipendenti  varia in base alla tipologia dei beni:

  • Beni prodotti o commercializzati dall’impresa: IVA assolta in acquisto detraibile; la cessione gratuita è imponibile con IVA calcolata sul prezzo di acquisto o costo di produzione.
  • Beni non rientranti nell’attività tipica: IVA in acquisto indetraibile; la cessione gratuita è esclusa da IVA (art. 2, c. 2, n. 4, DPR 633/1972).

Le spese per banchetti o cene aziendali sono deducibili con le seguenti limitazioni:

  • 75% del costo sostenuto (spese di somministrazione di alimenti e bevande – art. 109, c. 5, TUIR);
  • 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, c. 1, TUIR).

L’IVA relativa a tali spese non è detraibile, poiché manca il requisito dell’inerenza all’attività aziendale.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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