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Previdenza complementare: il nuovo silenzio assenso

Studio Carli, 13/01/2026

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del TFR e della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, con nuovi obblighi informativi e operativi a carico dei datori di lavoro.

Di seguito si riepilogano in modo unitario le principali novità.

Riforma del silenzio-assenso e adesione automatica alla previdenza complementare (in vigore dal 1° luglio 2026)

Dal 1° luglio 2026 sarà operativa la riforma del meccanismo di silenzio-assenso per l’adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici).  Entro tale data la COVIP adeguerà le istruzioni operative.

Lavoratori di prima assunzione

I lavoratori di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo diversa scelta da effettuare entro 60 giorni dalla data di assunzione.

In assenza di scelta:

  • il TFR maturando è conferito integralmente alla previdenza complementare;
  • sono dovute anche le contribuzioni del datore di lavoro e del lavoratore, nelle misure previste dalla contrattazione collettiva;
  • resta facoltativo il contributo a carico del lavoratore se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.

La forma pensionistica destinataria è:

  • quella individuata dal contratto collettivo applicato (anche territoriale o aziendale);
  • in presenza di più fondi, quella con maggiore adesione dei lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
  • in mancanza di accordi, il fondo residuale di cui al D.M. Lavoro 31.03.2020 n. 85.

Il lavoratore può, entro 60 giorni:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • scegliere una diversa forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR secondo il regime ordinario ex art. 2120 c.c. (scelta revocabile).

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore e rilasciarne copia.

Lavoratori non di prima assunzione

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve:

  • fornire l’informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • verificare la scelta già effettuata dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione.

Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma pensionistica complementare, deve essere informato della possibilità di indicare, entro 60 giorni, il fondo cui destinare il TFR maturando. In mancanza di indicazione, si applica il meccanismo di adesione automatica.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • informare il lavoratore, al momento dell’assunzione, sul funzionamento del meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria e sulle opzioni disponibili;
  • comunicare al lavoratore l’eventuale adesione automatica;
  • effettuare i versamenti alla forma pensionistica dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Ampliamento dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS (dal 1° gennaio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 amplia la platea dei datori di lavoro del settore privato obbligati al versamento al Fondo Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate e non destinate alla previdenza complementare. In particolare:

  • fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo riguarda i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, secondo i criteri già previsti;
  • dal 1° gennaio 2026, per il biennio 2026-2027, l’obbligo si estende ai datori di lavoro che raggiungono la soglia dei 50 dipendenti, purché la media annua dei lavoratori dell’anno precedente non sia inferiore a 60 addetti;
  • dal 1° gennaio 2032, l’obbligo scatterà per i datori di lavoro con 40 o più dipendenti, o che raggiungano tale soglia.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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