Cripto-attività: nuove regole fiscali dal 2026 - Stablecoin in euro al 26%, altre cripto-attività al 33%. Inclusione nel patrimonio mobiliare ISEE
16/01/2026
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un rilevante inasprimento della tassazione sulle cripto-attività.
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cessione, permuta o detenzione saranno assoggettati all’aliquota del 33%, con la sola eccezione delle stablecoin denominate in euro conformi al Regolamento MiCA, che continueranno a beneficiare dell’aliquota del 26%.
La nuova aliquota del 33% si applica ai redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR realizzati dal 1.01.2026, indipendentemente dalla data di acquisto degli asset. Non è previsto alcun regime transitorio: anche le plusvalenze maturate su cripto-attività acquistate in anni precedenti scontano il 33% se realizzate dal 2026.
La legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota del 26% per i redditi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro, a condizione che rispettino i requisiti del Regolamento MiCA. Il valore deve essere stabilmente ancorato all’euro e le riserve integralmente detenute in attività denominate in euro presso soggetti UE autorizzati.
La conversione tra euro e stablecoin MiCA compliant, nonché il rimborso al valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenza. Resta invece imponibile al 33% la conversione di altre criptovalute (es. bitcoin) in stablecoin euro.
Si precisa che la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni continua a non essere fiscalmente rilevante. Diversamente, la permuta tra criptovalute e stablecoin MiCA compliant è considerata operazione imponibile, con tassazione della plusvalenza secondo l’aliquota applicabile all’asset ceduto. Permangono incertezze interpretative per le stablecoin prive di licenza MiCA (es. USDT), per le quali sono attesi chiarimenti ufficiali.
Si ricorda che dal 2025 è eliminata la franchigia di 2.000 euro pertanto tutte le plusvalenze sono integralmente imponibili. Le minusvalenze realizzate fino al 31.12.2025 restano compensabili con plusvalenze dal 2026, con riporto nei quattro periodi d’imposta successivi. Per il biennio 2023-2024 continua ad applicarsi la franchigia, limitando la riportabilità alla sola eccedenza.
Resta invariata l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti, pari al 2 per mille, con tetto massimo di 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’imposta si applica anche agli asset detenuti presso intermediari esteri o su wallet personali.
La legge di Bilancio 2026 inserisce espressamente le cripto-attività tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini ISEE, fornendo copertura legislativa a quanto già indicato dall’INPS. L’operatività è demandata a un decreto ministeriale attuativo, che dovrà definire con precisione il perimetro degli asset da includere.
Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 197/2022 e dell’attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. 13.01.2022 in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività (VASP), dispone dal periodo d’imposta 2023 di un patrimonio informativo strutturato idoneo a consentire controlli automatizzati e incrociati, con particolare riferimento al corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di dichiarazione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, per il triennio 2023-2025.
Approfondimenti e chiarimenti
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