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Buoni pasto elettronici: novità dal 1° gennaio 2026

20/01/2026

La Legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, innalzando da 8 a 10 euro il limite giornaliero di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

La normativa richiamata prevede un particolare regime di esenzione, totale o parziale, per le seguenti fattispecie:

  • somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
  • somministrazioni effettuate in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • indennità sostitutive della mensa, riconosciute a determinate categorie di lavoratori e a specifiche condizioni;
  • buoni pasto, sia cartacei sia elettronici.

Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto:

  • consentono al titolare di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale;
  • permettono all’esercizio convenzionato di documentare l’avvenuta prestazione nei confronti della società emittente;
  • sono utilizzabili esclusivamente dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche in assenza di pausa pranzo, nonché dai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • non sono cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro;
  • non sono cumulabili oltre il limite di 8 buoni per singola transazione;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale, solo dal titolare e in qualsiasi giorno dell’anno, anche a distanza di tempo dal ricevimento.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene esclusivamente sul limite di esenzione dei buoni pasto elettronici, che viene innalzato da 8 a 10 euro giornalieri. Rimane invece invariato il limite di esenzione per i buoni pasto cartacei, pari a 4 euro giornalieri.

Dal 1° gennaio 2026, pertanto, le aziende potranno beneficiare della nuova soglia maggiorata per i buoni elettronici. In caso di superamento del limite di 10 euro, l’importo eccedente concorrerà integralmente alla formazione dell’imponibile fiscale e contributivo.

Si ricorda che tale eccedenza non può essere ricondotta alla disciplina dell’art. 51, comma 3, del TUIR, relativa ai beni e servizi concessi al dipendente (cosiddetti fringe benefit), che prevede l’esenzione fino a 258,23 euro annui. Tale principio è stato ribadito anche dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 marzo 2010.

La modifica rappresenta un’opportunità per le aziende che utilizzano buoni pasto elettronici, consentendo un aumento del valore riconosciuto ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo entro il nuovo limite

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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