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Corretta indicazione delle modalità di pagamento negli scontrini

Studio Carli, 18/03/2026

Con l’inizio del 2026 sono entrate in vigore alcune novità operative per le attività che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico, come negozi, bar, ristoranti e attività di vendita al dettaglio. Le nuove disposizioni derivano dalle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con l’obiettivo di rendere più trasparente e tracciabile il collegamento tra pagamenti effettuati dai clienti e dati degli scontrini elettronici trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

La principale novità riguarda l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico, che deve essere effettuato tramite l’apposito servizio disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Per i dispositivi già in uso l’adeguamento deve essere completato entro il 20 aprile 2026. Il sistema è stato introdotto per consentire all’Amministrazione finanziaria di confrontare i dati relativi ai pagamenti elettronici incassati tramite POS con quelli indicati nei corrispettivi giornalieri.

Alla luce di questo nuovo sistema diventa fondamentale che nello scontrino elettronico (documento commerciale) venga indicata correttamente la modalità con cui il cliente ha effettuato il pagamento. Il registratore telematico deve infatti riportare la forma di pagamento utilizzata e l’importo relativo, permettendo così una corretta memorizzazione e trasmissione dei dati.

In generale, le modalità di pagamento utilizzate nella vendita al dettaglio si distinguono in due categorie principali. Da una parte vi sono i pagamenti elettronici, cioè quelli effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bancomat o altri strumenti che transitano attraverso il POS. Dall’altra vi sono i pagamenti non elettronici, che non passano attraverso il sistema POS, come il pagamento in contanti oppure tramite assegno. Qualora il cliente utilizzi più strumenti di pagamento per la stessa operazione, lo scontrino deve indicare separatamente le diverse modalità con i relativi importi.

Proprio su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento operativo che riguarda il pagamento tramite assegno. È stato precisato che l’assegno, pur essendo a tutti gli effetti un mezzo di pagamento, non rientra tra i pagamenti elettronici, in quanto non transita attraverso il POS. Di conseguenza, quando il cliente paga con assegno bancario o circolare, l’importo deve essere indicato nello scontrino tra i pagamenti non elettronici, generalmente registrati dal registratore telematico nella voce dei pagamenti in contanti.

La distinzione è rilevante perché il sistema di collegamento tra POS e registratore telematico consente all’Agenzia delle Entrate di confrontare automaticamente gli importi registrati come pagamenti elettronici con quelli effettivamente transitati attraverso i terminali POS. Una classificazione non corretta potrebbe quindi generare incoerenze tra i dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria.

La normativa prevede inoltre sanzioni in caso di indicazione errata della modalità di pagamento. Qualora nello scontrino venga indicato un metodo di pagamento diverso da quello effettivo, anche per semplice errore materiale, è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre, anche quando l’errore non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta.

Se l’errore viene individuato immediatamente, è possibile evitare conseguenze annullando il documento commerciale e riemettendolo correttamente, così da evitare l’emergere di irregolarità contabili o fiscali.

Alla luce delle nuove disposizioni si consiglia alle imprese di verificare che registratore telematico, POS e software di cassa siano correttamente configurati e che il personale addetto agli incassi sia informato sulle corrette modalità di registrazione dei pagamenti, in modo da evitare errori nella classificazione delle operazioni.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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