In scadenza al 31 luglio il pagamento della rottamazione-quinquies
Vicenza, 16/07/2026
L’Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate.
La comunicazione dell’AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:
- pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.
La prima o unica rata dovrà essere versata entro il 31 luglio 2026. Si tratta di una scadenza particolarmente importante, poiché il mancato pagamento o il versamento tardivo oltre i termini di tolleranza previsti dalla legge comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata e il ripristino del debito residuo secondo le regole ordinarie.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate. Le rate successive saranno rese disponibili progressivamente nell'area riservata del sito dell'Agente della riscossione e, per chi ha utilizzato l'area pubblica, saranno trasmesse anche ai recapiti indicati nella domanda.
È inoltre possibile richiedere la domiciliazione bancaria delle rate tramite addebito diretto sul conto corrente. Una scelta che può risultare particolarmente utile per evitare dimenticanze, considerato che il piano può estendersi fino al 2035.
La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:
a) della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
b) di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.
In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell’art.19, D.P.R. n.602/1973.
Tra le novità operative è disponibile anche il servizio "ContiTu", che consente di rinunciare ad alcuni carichi inclusi nella comunicazione e di perfezionare la definizione agevolata limitatamente alle sole posizioni che si intende effettivamente pagare. Tale possibilità può risultare interessante nei casi in cui siano in corso contenziosi o verifiche su singole cartelle.
Si ricorda che la rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il beneficio consiste nell'eliminazione delle sanzioni, degli interessi iscritti a ruolo, degli interessi di mora, delle sanzioni civili previdenziali e dell'aggio di riscossione. Restano invece dovuti il capitale, le spese di notifica e gli eventuali costi delle procedure esecutive già avviate.
Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-quinquies sono regolari:
- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all’art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all’art.31, D.L. 78/2010 e di cui all’art.37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

