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In arrivo le prime lettere per la comunicazione della crisi di impresa

Studio Carli, 15/02/2024

L’Agenzia e tutti i creditori pubblici qualificati hanno iniziato a recapitare avvisi bonari ai contribuenti con una comunicazione allegata che può portare conseguenze, anche impreviste, per l’impresa, gli amministratori e l’organo di controllo.

Tutti gli avvisi bonari cominciano con la stessa frase, ma alcuni hanno un foglio aggiunto che ha un “peso specifico” differente.

Il “decreto Semplificazioni” dell’anno 2022 ha modificato la normativa delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste nell’art. 25-novies D.Lgs. 14/2019, specificatamente quelle a carico dell’Agenzia delle Entrate. La citata norma ha differito al 16.05.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e ha rinviato al 31.12.2023 l’operatività delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Facciamo un passo indietro e vediamo chi sono i creditori pubblici qualificati obbligati alla segnalazione. Si tratta di Inps, Inail, Agenzia Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questi enti hanno l’obbligo di segnalare all’imprenditore e se presente all’organo di controllo se vengono superate determinate soglie di debito sia fiscale che contributivo. 

Le segnalazioni devono essere effettuate secondo precisi limiti di tempo, così come sotto specificato:

Inps

(limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

  • al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e
  • a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati

Inail

Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

 

Agenzia delle entrate - Riscossione

Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

  • 100.000 euro per imprese individuali;
  • 200.000 euro per società di persone;
  • 500.000 euro per altre società.

Agenzia delle entrate

Esistenza di debito Ivs scaduto e non versato, risultante dalla LIPE:

  • superiore a 5.000 euro; e
  • non inferiore al 10% del volume d’affari del modello Iva relativo all’anno precedente.

La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

 

La segnalazione riguarda una possibile crisi aziendale e riporta l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17, ove ne ricorrano i presupposti. In merito a queste comunicazioni non si ha alcuna conseguenza automatica, ma viene rimessa all’organo amministrativo la valutazione (e la responsabilità) della circostanza segnalata e l’esame, se non fosse già stato effettuato dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c.

Se in quell’impresa vi è l’organo di controllo e arriva la comunicazione dall’ente prima di una eventuale comunicazione dell’organo di controllo, molto probabilmente qualcosa negli adeguati assetti non ha funzionato e sicuramente va rivisto. Di fatto i soggetti che ricevono dagli enti (Agenzia delle Entrate, Inps, Riscossione, Inail) queste segnalazioni, integrano lo stato di crisi ex D.Lgs. 14/2019.

In pratica, per la legge, il soggetto/la società è in crisi. Al verificarsi di quella situazione le strade sono pochissime: presentare istanza di composizione o, in alternativa, ove non ancora fatto, istituire sistemi di controllo (adeguati assetti) perché, da quel momento, l’amministratore e gli eventuali membri dell’organo di controllo stanno iniziando a rischiare in proprio.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

 

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