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Trasferte degli amministratori: regole fiscali e limiti di esenzione

Studio Carli, 26/09/2025

Il tema delle trasferte degli amministratori è spesso fonte di dubbi operativi, poiché il loro trattamento fiscale ricalca quello previsto per i lavoratori dipendenti. Anche per gli amministratori, infatti, i rimborsi spese possono essere gestiti in forma analitica, forfettaria o mista, con regole precise su limiti ed esenzioni.

La trasferta si intende come lo spostamento temporaneo fuori dal Comune in cui si svolge abitualmente l’attività, disposto nell’interesse della società. Proprio questa condizione è fondamentale, perché nessun rimborso gode di esenzione se la trasferta avviene all’interno del Comune della sede.

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 50 del TUIR assimila i compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, mentre l’articolo 51 stabilisce i limiti di esenzione per i rimborsi spese.

I rimborsi spese per le trasferte si suddividono in 3 tipologie:

  •  rimborsi analitici o a piè di lista. In tale ipotesi l’amministratore individua con esattezza l’importo delle spese sostenute, che sono documentate e riepilogate in un prospetto e possono riguardare vitto, alloggio e viaggio, nonché altre spese sostenute per un importo giornaliero massimo di 15,49 euro entro il territorio nazionale e di 25,82 euro fuori dal territorio nazionale;
  •  indennità di trasferta forfettaria o diaria. In questo caso la società corrisponderà un importo predeterminato, senza tener conto delle spese effettivamente sostenute. Tali somme saranno esenti fino a 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all’estero);
  •  rimborsi misti. È possibile ricevere un rimborso misto, ovvero un riconoscimento di un rimborso a piè di lista (nota spese) per il vitto e l’alloggio più un’indennità forfettaria (“diaria”). Nel caso in cui venga rimborsato analiticamente solo uno tra vitto e alloggio, la soglia di esenzione prevista per le trasferte fuori dal Comune (46,48 euro per l’Italia) sarà ridotta di 1/3 (30,99 euro); laddove ci sia il rimborso di entrambe le voci, quindi sia del vitto che dell’alloggio, la riduzione sarà pari ai 2/3 (15,49 euro).

Tutte le 3 tipologie di rimborso non sono soggette a esenzione fiscale in caso di trasferte svolte all’interno del Comune della sede di lavoro.

Infine, segnaliamo un’ulteriore regola fondamentale in tema di trasferta degli amministratori, riguardante il caso di utilizzo di un’autovettura di loro proprietà, o noleggiata appositamente per effettuare quella specifica trasferta. 

Questi rimborsi saranno interamente deducibili in capo alla società (previo rispetto delle condizioni previste dall’art. 95, c. 3 del Tuir ovvero entro il costo di percorrenza o delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel) entro i seguenti limiti:

  •  180,76 euro per le trasferte nel territorio italiano;
  •  258,23 euro nel caso in cui siano all’estero.

Si raccomanda di conservare sempre la documentazione completa e coerente (ricevute, note spese, prospetti chilometrici, ecc.), in quanto l’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati anche tramite le banche dati ufficiali, come ad esempio i chilometri rilevati dalle revisioni periodiche delle auto.

Lo Studio non entra nel merito della documentazione fornita dai clienti: la responsabilità della corretta conservazione e veridicità delle informazioni trasmesse rimane esclusivamente in capo agli amministratori e alle società.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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