Rottamazione-quinquies: la nuova “pace fiscale 2026”
Studio Carli, 24/10/2025
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la “rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 23 del DDL.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura consente la definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali relativi a carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono ammessi:
- contribuenti destinatari di avvisi bonari, controlli formali o accertamenti per omesso versamento;
- debiti derivanti da violazioni del Codice della strada;
- soggetti decaduti da precedenti rottamazioni.
Restano esclusi:
- coloro oggetto di accertamenti per mancata presentazione della dichiarazione;
- chi, al 30 settembre 2026, risulti in regola con la rottamazione-quater, salvo poter inserire in questa nuova definizione altre cartelle escluse dalle precedenti;
- sono ammessi invece i debiti già oggetto di rateazione ordinaria.
Benefici della definizione
Come nelle precedenti edizioni, restano dovuti:
- capitale,
- interessi ordinari,
- spese di notifica e procedura.
Sono invece azzerati:
- sanzioni amministrative,
- interessi di mora,
- somme aggiuntive dovute su contributi previdenziali.
Modalità e termini di adesione
L’adesione deve avvenire esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione o
- a rate, fino a 54 rate bimestrali, con importo minimo 100 euro ciascuna.
La prima rata (o rata unica) è dovuta entro il 31 luglio 2026.
In caso di pagamento rateale, decorrono interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati dei carichi definibili.
Contenziosi pendenti
Il contribuente che presenta la domanda di adesione deve indicare eventuali giudizi pendenti sui carichi oggetto di definizione, impegnandosi a rinunciare ai giudizi stessi.
Il giudice sospenderà il processo dopo la presentazione della dichiarazione, e l’estinzione del giudizio si perfezionerà con il versamento della prima rata.
L’estinzione rende inefficaci le sentenze e i provvedimenti non ancora passati in giudicato.
Effetti e sospensioni
Con l’adesione:
- si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi interessati;
- si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni fino alla scadenza della prima (o unica) rata;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, salvo quelli già perfezionati;
- le procedure esecutive restano sospese, salvo i casi in cui sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo.
Comunicazioni e decadenza
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà:
- l’importo complessivo dovuto per la definizione, e
- il piano rateale con le relative scadenze.
La definizione decade se:
- non viene versata la rata unica o la prima rata,
- non vengono pagate due rate anche non consecutive,
- oppure non viene versata la rata finale.
In tali casi, la definizione perde ogni effetto e i versamenti già eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto.
Approfondimenti e chiarimenti
Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

