• Lo Studio
  • Servizi
  • Contatti
  • Area riservata
  • Mission
  • News
  • Lo Studio
  • Servizi
  • Contatti
  • Area riservata
  • Mission
  • News
ASCOLTA ORA

Rottamazione-quinquies: la nuova “pace fiscale 2026”

Studio Carli, 24/10/2025

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la “rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 23 del DDL.

Ambito oggettivo e soggettivo

La misura consente la definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali relativi a carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono ammessi:

  • contribuenti destinatari di avvisi bonari, controlli formali o accertamenti per omesso versamento;
  • debiti derivanti da violazioni del Codice della strada;
  • soggetti decaduti da precedenti rottamazioni.

Restano esclusi:

  • coloro oggetto di accertamenti per mancata presentazione della dichiarazione;
  • chi, al 30 settembre 2026, risulti in regola con la rottamazione-quater, salvo poter inserire in questa nuova definizione altre cartelle escluse dalle precedenti;
  • sono ammessi invece i debiti già oggetto di rateazione ordinaria.

Benefici della definizione

Come nelle precedenti edizioni, restano dovuti:

  • capitale,
  • interessi ordinari,
  • spese di notifica e procedura.

Sono invece azzerati:

  • sanzioni amministrative,
  • interessi di mora,
  • somme aggiuntive dovute su contributi previdenziali.

Modalità e termini di adesione

L’adesione deve avvenire esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.

Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione o
  • a rate, fino a 54 rate bimestrali, con importo minimo 100 euro ciascuna.

La prima rata (o rata unica) è dovuta entro il 31 luglio 2026.

In caso di pagamento rateale, decorrono interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati dei carichi definibili.

Contenziosi pendenti

Il contribuente che presenta la domanda di adesione deve indicare eventuali giudizi pendenti sui carichi oggetto di definizione, impegnandosi a rinunciare ai giudizi stessi.

Il giudice sospenderà il processo dopo la presentazione della dichiarazione, e l’estinzione del giudizio si perfezionerà con il versamento della prima rata.

L’estinzione rende inefficaci le sentenze e i provvedimenti non ancora passati in giudicato.

Effetti e sospensioni

Con l’adesione:

  • si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi interessati;
  • si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni fino alla scadenza della prima (o unica) rata;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, salvo quelli già perfezionati;
  • le procedure esecutive restano sospese, salvo i casi in cui sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo.

Comunicazioni e decadenza

Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà:

  • l’importo complessivo dovuto per la definizione, e
  • il piano rateale con le relative scadenze.

La definizione decade se:

  • non viene versata la rata unica o la prima rata,
  • non vengono pagate due rate anche non consecutive,
  • oppure non viene versata la rata finale.

In tali casi, la definizione perde ogni effetto e i versamenti già eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

©2015 Studio Carli – Partita IVA 02425850241

Privacy Policy | Cookie Policy | Gestione consenso cookie

Design by I Luminari