Obbligo di PEC per gli amministratori di società di capitali, cooperative e consortili
Studio Carli, 18/11/2025
Con il recente Decreto Sicurezza Lavoro (DL 159/2025) è stato definitivamente chiarito l’obbligo, per le società, di comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale riferito all’amministratore dotato di effettivi poteri gestori.
L’obbligo riguarda solo le società di capitali, cooperative e consortili.
Sono esclusi gli amministratori delle società di persone (SNC, SAS).
Per le società interessate, l’obbligo riguarda l’Amministratore unico, l’Amministratore delegato oppure, in assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non è più richiesto che tutti i componenti del CdA dispongano di una propria PEC personale.
L’obbligo della comunicazione: è in capo all’impresa (non al singolo amministratore unico/delegato) pertanto, in caso di inadempimento, la sanzione prevista verrà irrogata a tutti gli amministratori con delega (analogamente a quanto avviene per il mancato deposito nei 30 giorni del bilancio).
La PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società.
Per le società già iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
Per le società costituite dal 2025 e per le nuove nomine, la comunicazione va effettuata contestualmente al deposito della pratica presso il Registro Imprese.
In caso di mancato adempimento, è prevista una sanzione da euro 206 a euro 2.064, riducibile a un terzo se la comunicazione viene eseguita entro 30 giorni dalla scadenza.
Si precisa che la medesima PEC personale può essere utilizzata dall’amministratore per tutte le società nelle quali ricopre la carica, ma non può coincidere con la PEC aziendale.
Spesso i clienti ci chiedono quale sia la differenza tra domicilio digitale e pec.
Il domicilio digitale rappresenta l’indirizzo elettronico ufficiale iscritto al Registro delle Imprese, presso il quale vengono inviate le comunicazioni aventi valore legale. La PEC è invece lo strumento tecnico attraverso il quale tali comunicazioni vengono inviate o ricevute. In sostanza, il domicilio digitale è il concetto giuridico, mentre la PEC è il mezzo operativo che lo rende effettivo. Per gli amministratori, il domicilio digitale corrisponde quindi alla propria PEC personale iscritta nel Registro Imprese.
Le Camere di Commercio verificano periodicamente la validità e l’attività dei domicili digitali. In caso di indirizzo inattivo o non funzionante, viene avviato il procedimento previsto dall’art. 37 del D.L. 76/2020, con pubblicazione dell’elenco delle imprese irregolari. Dalla pubblicazione decorrono quarantacinque giorni per la consultazione e ulteriori trenta per la regolarizzazione. Trascorso tale termine senza intervento, la Camera di Commercio procede alla cancellazione dell’indirizzo e assegna d’ufficio una nuova PEC, attiva solo per la ricezione, che consente comunque alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare notifiche con pieno valore legale.
Lo Studio consiglia di attivare, ove possibile, la funzione di notifica automatica su un indirizzo e-mail ordinario (non PEC) ogni volta che viene ricevuto un nuovo messaggio sulla casella PEC.
In questo modo l’amministratore o la società vengono tempestivamente avvisati della presenza di nuove comunicazioni, evitando ritardi nella lettura di messaggi aventi valore legale.
Si fa notare che se ad esempio un indirizzo PEC risulta invalido o inattivo, l'agente della riscossione non è tenuto a effettuare un secondo tentativo di notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Approfondimenti e chiarimenti
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